Nuova indennità di disoccupazione NASPI. Dal 1° maggio 2015 possono partire le domande per la nuova indennità di disoccupazione da inviare tramite servizio telematico per coloro disoccupati involontari a partire dalla stessa data.
L’INPS, ha comunicato in data 30 aprile 2015 (Messaggio n. 2791) che dal primo maggio 2015 è stata introdotta la nuova indennità di disoccupazione mensile NASPI (ossia Nuova Prestazione Sociale per l’impiego).
La nuova indennità di disoccupazione
La NASPI (nuova indennità di disoccupazione) in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro a partire dallo stesso 1° maggio 2015, va a sostituire le indennità di disoccupazione, precedentemente in vigore, aspi e mini aspi ( legge n. 92/2012).
A partire dal predetto 1° maggio sarà possibile l’utilizzo delle piattaforme telematica per inoltrare la domanda per l’indennità di disoccupazione appena varata NASPI dai seguenti canali alternativi:
- Mediante il sito www.inps.it (servizio per coloro in possesso di PIN dispositivo);
- Il Contact Center Integrato INPS-INAIL.
- I patronati.
Per ottenere l’indennità di disoccupazione NASPI, coloro aventi diritto entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, dovranno inoltrare la richiesta di indennità all’Istituto tramite i predetti canali.
La nuova indennità di disoccupazione NASPI sarà erogata agli ex lavoratori che abbiano i seguenti requisiti:
1) Abbiamo perso INVOLONTARIAMENTE il posto di lavoro;
2) Si trovino in stato di disoccupazione ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. c) del decreto legislativo 181/2000 e successive modificazioni;
3) Nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione per cui si chiede la NASPI abbiano almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione;
4) Abbiamo lavorato, per almeno 30 giornate effettive, senza tener conto di minimale contributivo, nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro per cui si chiede l’attuale indennità di disoccupazione NASPI.