#pinomerola
La CTR Lombardia, con la sentenza n° 76/65/2013, ha stabilito che le indagini finanziarie ─ eseguite sul singolo socio ─ non sono sufficienti per emettere un’accertamento alla società.
L’Ufficio deve provare che le indagini finanziarie effettuate dal singolo socio, siano pertinenti ai presunti ricavi in nero dell’attività d’impresa.
A seguito di verifica fiscale effettuata su di una società per azioni è scattato un accertamento ai fini IRES ed IVA per presunta omessa fatturazione.
L’amministrazione finanziaria ha dato forza alla mera presunzione di evasione , provando le movimentazioni finanziarie eseguite dal singolo socio sul proprio conto corrente.
Tali indagini finanziarie “non permettendo l’abbinamento tra le movimentazioni del socio e la contabilità societaria” secondo l’Agenzia, avrebbero provato l’evasione della società.
Il ricorso tributario promosso dalla SPA contro l’avviso di accertamento, veniva respinto in prime cure, ma trovava pieno accoglimento in appello, e i giudici del secondo grado hanno ribaltato completamente la sentenza di I grado e annullato in toto l’accertamento.
La CTR LOMBARDA ha argomentato che “in sede di verifica a società di capitali” l’agenzia delle Entrate può effettuare indagini finanziarie chiedendo informazioni sulle movimentazioni agli istituti di credito, ma deve però provare «che i conti intestati a terzi siano riferibili alla società» e per questo hanno dichiarato illegittimo l’accertamento.