CTR TRENTO SENTENZA 127 /2016 INDAGINI BANCARIE.
La CTR di Trento con la sentenza suddetta ha sancito che l’accertamento finanziario fondato sulle indagini bancarie a carico del contribuente è legittimo anche quando l’autorizzazione all’accesso ai conti finanziari non sia esibita al contribuente, in quanto trattasi di atto senza rilevanza esterna, che non ha natura di provvedimento e con funzione meramente organizzativa.
È quanto stabilito dalla Ctr di Trento con la sentenza n. 127, depositata il 19 dicembre 2016.
La controversia nasce dai ricorsi promossi dal contribuente nei confronti di avvisi di accertamento notificati, per gli anni 2005 e 2006, nei confronti di una Società in accomandita semplice (per redditi e IVA) nonché dei soci PARTECIPANTI.
Nel caso esaminato l’Agenzia delle Entrate aveva accertato ricavi non dichiarati dalla società, in base ai rilievi emersi dalla verifica della documentazione contabile e dai dati delle indagini bancarie sui conti societari e su quelli dei soci.
Le indagini erano state estese anche ai soci, essendo questi ultimi legati da matrimonio.
La sussistenza del rapporto familiare e la composizione ristretta del gruppo sociale giustificavano la riferibilità delle operazioni rilevate sui conti correnti dei soci all’attività economica della società sottoposta a verifica.
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