DEDUCIBILITA’ IMU E TASI DAL REDDITO DI IMPRESA O PROFESSIONE.
La normativa in vigore ha previsto la deducibilità IMU E TASI pagate sugli immobili strumentali ad attività di impresa e arte o professione.
Ma la POSSIBILIT’A DI DEDURRE il costo ai fini IMU è LIMITATA AL 20% di quanto pagato (art. 1 commi da 715-716 della Legge di Stabilità anno 2014), mentre per la TASI che è una tassa sui servizi la deducibilità è totale al 100%.
La deducibilità IMU E TASI è consentita sia ai fini IRPEF e addizionali per le persone fisiche, sia ai fini IRES per le società di capitali.
Caso particolare si ha quando l’imprenditore ha effettuato l’opzione per un regime impositivo alternativo come quello di vantaggio o forfettario.
Si ricorda che i forfettari non possono dedurre i costi come sostenuti, ma dovranno applicare dei coefficienti standard stabiliti dal Ministero. Invece per il regime di vantaggio è possibile la deducibilità IMU al 20% e TASI al 100% quanto pagate nell’anno d’imposta come previsto dal TUIR – PRINCIPIO DI CASSA).
In particolare NON POSSONO effettuare alcuna deduzione:
• le imprese e gli esercenti arti o professioni che pagano l’IMU e la TASI per immobili che non sono strumentali all’attività svolta.
• le imprese e gli esercenti arti o professione che sono proprietari di immobili che non fanno parte della loro attività di impresa o professionale quindi come persone private;
• le imprese e gli esercenti arti o professione che hanno effettuato l’applicazione del regime forfettario istituito dalla Legge 190/2014 commi da 54 a 89.
Quindi deducibilità possibile nei limiti del 20% dell’IMU e del 100% della TASI se i tributi sono stati corrisposti per immobili strumentali all’attività di impresa.
Cosa diversa invece è l’impresa di costruzione che detiene l’immobile quale merce, in quel caso per regola generale IMU E TASI sono dovute, ma è possibile ottenere una riduzione qualora il Comune in cui è situato l’immobile merce ha previsto una riduzione dell’aliquota rispetto a quella ordinaria.
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