#pinomerola
Il 18 maggio 2012 Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato la circolare n. 3/DF circa la corretta determinazione dell’Imposta municipale propria (IMU) introdotta dall’art. 13 del D.L. N° 201/2011 ( c.d. Decreto salva Italia).
La circolare precisa quali sono gli immobili assoggettati al pagamento dell’IMU:
- Fabbricati;
- Aree fabbricabili;
- Terreni in qualsiasi modo utilizzati;
- Tutti gli immobili strumentali all’attività di impresa, con qualsiasi classificazione catastale C1, B, D, ecc…
A tal proposito dobbiamo rilevare che l’IMU costituisce un ulteriore aggravio a carico del tessuto produttivo, in quanto, mentre in precedenza gli immobili strumentali non erano assoggettati ad IRPEF, e visto che l’IMU sostituisce anche l’IRPEF “per gli immobili non locati”, le imprese ne subiranno un’ulteriore aggravio fiscale in quanto GIA’ in precedenza essi non sommavano al reddito complessivo la rendita catastale degli immobili strumentali all’attività.
Per i “fabbricati non locati”, di proprietà di contribuenti privati, l’IMU sostituisce l’IRPEF. Ciò equivale a dire che per l’anno 2012 essi non dovranno aggiungere al “proprio reddito complessivo” la rendita catastale rivalutata degli immobili di loro proprietà, tranne il caso in cui siano concessi in locazione.
Tale disposizione era già prevista per gli immobili strumentali di proprietà aziendale, ossia la rendita catastale del capannone, o dell’Ufficio strumentale all’attività non doveva essere sommata al reddito d’impresa.
Tale disposizione era già prevista per gli immobili strumentali di proprietà aziendale, ossia la rendita catastale del capannone, o dell’Ufficio strumentale all’attività non doveva essere sommata al reddito d’impresa.
Con il maggior peso dell’IMU (rispetto all’ICI) il legislatore ha esteso questa agevolazione IRPEF a tutti i proprietari di immobili, sia privati che imprese; le quali, queste ultime, subiranno il maggior onere IMU, senza averne alcun beneficio IRPEF.
La circolare fa il punto sul tema dell’abitazione principale, chiarendo che essa può essere costituita soltanto da una sola unità immobiliare iscritta in catasto.
Nei casi in cui ad esempio il contribuente utilizzi due unità immobiliari (catastalmente distinte) “quale abitazione principale” dovrà individuare su quale delle due calcolare l’aliquota ridotta dello 0,40 per cento ed usufruire delle detrazioni spettanti.
Sull’altra invece dovrà applicare l’aliquota base dello 0,76%, salvo incrementi o decrementi, previsti dal proprio Comune, in occasione del saldo di dicembre.
«Non ha rilevanza quindi il fatto che il contribuente utilizzi ad esempio due unità immobiliari catastalmente distinte tra di loro, ma di fatto adiacenti ed accorpate in unica abitazione».
In tal caso il contribuente potrà attivarsi per unire anche catastalmente le due unità immobiliari.
E’ bene chiarire che per abitazione principale si intende quella in cui il nucleo familiare ha stabilito “la propria dimora abituale e la residenza anagrafica”.
Se invece lo stesso nucleo familiare ha stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in più abitazioni ubicate “nel medesimo Comune”, l’aliquota ridotta e le detrazioni per l’abitazione principale spettano comunque una sola volta per OGNI nucleo familiare.
Se ad esempio due coniugi hanno due abitazioni nello stesso comune, ed ognuno ha la residenza in una di queste, l’agevolazione spetta ad uno solo dei coniugi.
La norma, invece, dispone diversamente nel caso in cui gli immobili siano situati in comuni diversi, ed i coniugi vi abbiano la residenza in modo separato, in tal caso l’agevolazione spetta ad ognuno di essi.
In riguardo alla pertinenze all’abitazione principale la circolare precisa che esse non possono essere superiori a 3 unità di diversa categoria catastale ed in queste è compresa anche la pertinenza eventualmente accastata insieme all’abitazione.
Si ricorda inoltre che l’IMU deve essere pagata anche per i fabbricati rurali utilizzati per qualsiasi uso, sia strumentale all’attività agricola che per uso abitativo.
La base imponibile IMU è ridotta del 50 per cento invece PER I SEGUENTI IMMOBILI:
- Fabbricati inagibili e di fatto non utilizzati per il periodo in cui tale condizione permanga;
- Fabbricati di interesse storico o artistico.
Per quanto riguarda i terreni agricoli l’IMU si applica con l’ordinaria aliquota dello 0,76%.
L’aliquota base invce è ridotta allo 0,20% per i fabbricati rurali strumentali.
Riassumendo le aliquote agevolate sono previste:
- Per l’abitazione principale;
- A beneficio del coniuge assegnatario della casa coniugale in cui ha il diritto di abitazione;
- Per l’abitazione principale (quando previsto dai Comuni) di proprietà di anziani e disabili che di fatto abbiano la dimora e la residenza in case di riposo.