Imprese elettriche: comunicazione dati di dettaglio relativi al canone addebitato, accreditato e riscosso nell’anno 2016

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Con Provvedimento pubblicato sul sito di Agenzia dell’Entrate in data 5 aprile, il Direttore dell’Amministrazione fiscale è intervenuto nel chiarire il flusso di comunicazioni all’Agenzia delle entrate, da parte delle imprese elettriche, dei dati di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94, in assenza di rettifiche dei dati di cui all’articolo 5, comma 2, del medesimo decreto.

Di cosa si tratta? Le imprese elettriche devono trasmettere entro e non oltre il 30 aprile del corrente anno i dati relativi all’anno solare del 2016 avente ad oggetto i dati di dettaglio relativi al canone RAI ad uso privato (primo anno di avvio). Per quanto concerne la modalità di trasmissione, l’Agenzia delle Entrate sottolinea e ribadisce nel presente Provvedimento pubblicato in data 5 aprile, l’obbligatorietà di utilizzare la Posta Elettronica Certificata (PEC) firmata digitalmente o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La comunicazione si considera tempestiva se inoltrata entro e non oltre il 30 aprile 2017 a mezzo posta elettronica certificata, firmata digitalmente, all’indirizzo agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it. oppure può essere spedita a mezzo del servizio postale mediante raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate, Direzione Centrale Gestione Tributi, via Cristoforo Colombo n. 426 C/D, 00145, Roma.

In tale modo, le imprese elettriche, salvo che non vi siano rettifiche, possono confermare all’Agenzia delle Entrate i dati di dettaglio concernenti il canone RAI addebitato, accreditato e riscosso nell’anno 2016 (cfr. art. 5, comma 2, D.M. n. 94/2016). Le ragioni e le motivazioni di tale obbligo e cogenza informativa trovano come fonte normativa l’articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Secondo il dettato normativo del testo legislativo del 2015 n. 208, vi è “una presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui il soggetto ha la propria residenza anagrafica ed ha previsto il pagamento del canone TV in dieci rate mensili, mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche”.

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