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La determinazione della base imponibile IRAP, per le aziende agricole e le società semplici, può esserer effettuata allo stesso modo delle imprese commerciali minori.
L’Agenzia delle Entrate, in risposta ad una consulenza giuridica inerente al tema, ha fatto richiamo alla sua circolare n° 60/E del 2008, secondo la quale gli imprenditori agricoli e le società semplici, possono optare per l’imposizione IRAP, secondo il regime previsto (per le imprese minori) dall’art. 5-bis del D.Lgs n° 446/97, mediante una interpretazione logico-sistematica delle norme; ed anche se l’art. 9 (che disciplina l’IRAP per i produttori agricoli e le società semplici) permette l’opzione solo per l’art. 5. previsto per le società di capitali.
Essi infatti normalmente determinano la base imponibile IRAP, mediante l’applicazione dell’art. 9 dello stesso D.Lgs n° 446/97: l’imponibile viene calcolato sulla differenza tra:
i corrispettivi soggetti a registrazione ai fini IVA
sottratto
gli acquisti, inerenti l’attività agricola, soggetti a registrazione ai fini IVA.
Nello stesso articolo 9, come detto, è prevista solo la possibilità di optare per l’imposizione IRAP secondo i criteri dell’art. 5 che disciplinano il pagamento dell’imposta per le società commerciali ed enti equiparati.
L’art.5-bis invece disciplina le modalità di determinazione della base imponibile IRAP per gli imprenditori individuali e le società di persone.
L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione di ieri puntualizza, che nella suddetta circolare n. 60/E del 2008 è stato chiarito che la modalità di determinazione della base imponibile ai fini della Imposta Regionale sulle Attività Produttive, per le imprese minori, è quella prevista dall’art. 5-bis che sarebbe il regime naturale dei soggetti I.R.P.E.F. produttori di reddito d’impresa, e ciò a prescindere da regime di contabilità adottato.
Visto che il Legislatore ha inteso semplificare la disciplina, mediante l’introduzione del suddetto articolo 5 bis, l’Agenzia ritiene giusto, sulla base di una interpretazione logica, che il richiamo (contenuto nell’art. 9 che disciplina l’imposizione IRAP per le imprese agricole) alla possibilità di optare per l’art. 5 (previsto per le società di capitali), vada inteso anche come possibilità di optare per il più consono art.5-bis, in quanto più simile a livello dimensionale e fiscale alle regole impositive previste per l’impresa commerciale individuale soggetta naturalmente al suddetto art. 5-bis.
Risulta chiaro che l’impreditore agrario che eserciti l’opzione per la determinazione dell’IRAP attraverso l’art. 5bis, sia soggetto alle stesse norme contabili previsti dall’art. 18 DPR 600/73 per le imprese minori.
Fonte: Ipsonews.