Con risoluzione n. 121/E l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’imposta sostitutiva di favore per i prestiti si applica anche sui finanziamenti a medio e lungo termine, ed anche quando questi siano stati accesi per consolidare situazioni debitorie precedenti.
Il regime favorevole dell’imposta sostitutiva, che ricordiamo è pari allo 0,25 % dell’importo finanziato non é applicabile invece nel caso in cui ci si trovi di fronte a contratti in cui sono esclusivamente modificati i termini di restituzione di somme giá erogate precedentemente.
Fonte: ris. A.d.E. n. 121/e 13-12-02011