I premi di produttività per il 2014 saranno assoggettati alla tassazione sostitutiva del 10% fino a 3000 euro, per i dipendenti che nel 2013 non hanno superato un reddito di 40mila euro.
E’ stato elevato a 3mila euro l’importo annuo dei premi di produttività assoggettabili ad imposta sostitutiva del 10 per cento. Per averne diritto il lavoratore nel 2013 dovrà aver conseguito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40mila euro. Il D.L. 93/ 2008 avevano introdotto – in via sperimentale – l’aliquota sostitutiva ridotta del 10% per i premi di produttività erogati ai lavoratori dipendenti privati. La norma di favore è stata prorogata di anno in anno, ed anche per il 2014 allo scopo di aumentare la produttività delle imprese. La proroga dell’imposizione sostitutiva sui premi di produttività per il 2014 è stata disposta da DPCM del 19 febbraio 2014, pubblicato il giorno successivo in Gazzetta Ufficiale. Il beneficio prevede una tassazione sostitutiva di Irpef e addizionali, pari alla minore aliquota sostitutiva del 10% per importi percepiti fino a 3mila euro. Dovrà essere il datore di lavoro quale sostituto d’imposta ad applicare al lavoratore la norma di favore. Nella ipotesi in cui il datore di lavoro attuale non sia il medesimo che ha rilasciato il CUD 2014, il lavoratore dovrà rilasciargli una dichiarazione (resa per iscritto) in cui dichiara ai sensi dell’art. 2, comma 3 del Dl 93/2008) il reddito conseguito conseguito nel 2013, al fine della verifica del diritto al beneficio fiscale sui premi di produttività. Il reddito derivante da premi di produttività pur scontando una aliquota inferiore alle normale imposte, concorre alla formazione del reddito complessivo per ogni altro uso prestazionale e assistenziale. L’aliquota ridotta si applica per gli emolumenti riferiti a prestazioni lavorative volte ad incrementi della produttività, redditività, qualità, innovazione ed efficienza organizzativa, come previste nei contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale.