Dopo la pronuncia n. 2060/2011 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 25/E con cui conferma i benefici, per la piccola proprietà contadina (fondi rustici), quando vi sia alienazione del fondo prima del decennio a condizione della non sussistenza del documento definitivo di recupero delle imposte.
Chi vende la piccola proprietà contadina dopo che siano passati 5 anni dalla data di acquisto, anche se sia antecedente al 30/06/1996, non decade dallo sconto sull’imposta di registro beneficiato al momento dell’acquisizione.