La recente Sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma ha suffragato le pretese dell’Amministrazione finanziaria contro una società immobiliare che compravendeva fabbricati.
L’accertamento era scaturito dalla divergenza dei prezzi di vendita effettivamente praticati rispetto al loro valore normale. A supporto di tale PRESUNZIONE SEMPLICE la pubblicazione, da parte dell’Immobiliaria, del listino prezzi degli appartamenti, che secondo i giudici rappresenta un valido elemento per la ricostruzione dei ricavi anche perchè I PREZZI PUBBLICATI dal contribuente si allineavano al suddetto valore normale.
Si ricorda che in base alla previgente normativa (DL 223/2006) IL VALORE NORMALE era rilevante, in sede di accertamento da maggiori ricavi, se superiore all’importo indicato in atto di vendita. Ciò allo scopo dell’emersione di materia imponibile non dichiarata sia ai fini delle Imposte dirette che ai fini IVA.
Il valore normale era determinato sulla base delle quotazioni OMI ed elaborato dall’Agenzia mediante complessi algoritmi cosi come indicato nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27 luglio 2007.
Tale valore, e lo scostamento da esso, era presunzione legale che da sola consentiva l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente e quindi sufficiente, senza necessità di ulteriori elementi di prova, per la leggimità dell’accertamento tramite la ricostruzione indutttiva dei ricavi.
Tale valore, e lo scostamento da esso, era presunzione legale che da sola consentiva l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente e quindi sufficiente, senza necessità di ulteriori elementi di prova, per la leggimità dell’accertamento tramite la ricostruzione indutttiva dei ricavi.
La Legge n.88/1999 ha declassato il valore normale a mera presunzione semplice … attualmente l’Ufficio accertatore, riscontrando lo scostamento di prezzo (tra valore OMI e prezzo praticato in atto), può attribuire a tale fatto solo valore di mero indizio. Ciò se non supportato da ulteriori elementi di prova o UNITO ad altre presunzioni di evasione non consente di rendere legittimo un accertamento mediante la ricostruzione induttiva dei ricavi , in quanto mancante dei requisito delle circostanze gravi precise e concordanti che permettano anche l’inversione dell’onere della prova.
Nella sentenza in commento, l’elemento che ha dato forza alla semplice presunzione DEL VALORE NORMALE è stato per l’appunto la pubblicazione del listino prezzi degli immobili.
fonte EuteKne.