E’ illegittimo il licenziamento di un lavoratore invalido quando la sua patologia non gli precluda di espletare le mansioni assegnate dal datore di lavoro.
La Corte di Cassazione ha così stabilito nella sentenza n. 23068 del 10 ottobre 2013.
I giudici togati hanno dichiarato “illegittimo il licenziamento” comminato al dipendente “invalido” sofferente di una patologia fisica non eccessivamente invalidante, che in ogni caso sia compatibile con le mansioni che gli sono state assegnate; ovviamente dopo l’adozione delle cautele prescritte al fine di ridurre i rischi per la sua salute.
Questo principio che rende “illegittimo il licenziamento” trova conferma anche quando “il medico dell’azienda” aveva dichiarato il dipendente “non idoneo”; e quindi successivamente licenziato.
Per i giudici della Corte Suprema “in caso di difformità tra il certificato del medico curante e quello del medico aziendale” BISOGNA procedere alla loro valutazione comparativa al fine di determinare quale dei due certificati sia maggiormente attendibile e consono alla realtà della patologia fisica del lavoratore.
In questo caso i giudici hanno emesso la sentenza dichiarando “illegittimo il licenziamento” e ordinando il reintegro del lavoratore, anche senza il controllo di una terza struttura pubblica imparziale, non intendendo attribuire a tali ulteriori accertamenti, una particolare efficacia probatoria che non possa essere esperita tramite il potere di valutazione dell’organo giudicante.
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