L’autorità giudiziaria accoglie la domanda del dipendente e condanna l’azienda al pagamento di una somma stabilita in maniera equitativa, a compensazione della lesione del diritto subito nella regolarità del concorso a cui aveva partecipato. Il risarcimento del danno da perdita di chance lavorativa veniva liquidato al netto della ritenuta IRPEF, in ossequio all’art. 23 del DPR 600/73.La tassazione del risarcimento però veniva considerata illegittima dal dipendente, in quanto la somma ricevuta doveva occorrere a coprire un danno patrimoniale e non reddituale, e quindi produceva ricorso in Commissione Tributaria. La CTP giudicava corretta l’applicazione delle imposte sul reddito in quanto il risarcimento avrebbe avuto “natura reddituale” (come da normativa vigente) e sottoposto a tassazione.La Commissione Tributaria Regionale – a cui ricorreva in appello il contribuente – ribaltando la sentenza di primo grado, affermava che IL RISARCIMENTO del danno era da considerarsi “reintegro della lesione patrimoniale” e non integrazione di reddito non percepito.L’Agenzia delle Entrate a tal punto ricorreva in Cassazione, chiedendo l’illegittimità dell’operato dei giudici dell’appello per violazione dell’ art. 6 del DPR n. 917 del 22-12-1986 , in quanto la determinazione della natura dell’indennità risarcitoria riguardava un maggior reddito che il dipendente avrebbe percepito nel caso avesse ricevuto la promozione.La Cassazione ha respinto le istanze dell’Amministrazione Finanziaria, confermando la natura non reddituale del risarcimento da perdita di chance lavorativa.Motivi della decisione.La sentenza non si pone in contrasto con le disposizioni di legge, in quanto, il presupposto risarcitorio riconosciuto è connesso alla perdita di chance lavorativa che non ha natura reddituale, in quanto “risulta condiviso il principio secondo il quale la perdita di opportunità o chance è la privazione ATTUALE delle future possibilità di sviluppo di progressioni o di carriera e quindi un danno patrimoniale, qualora sussista un pregiudizio certo, e non una mancata percezione di un reddito”.
Il risarcimento per perdita di chance lavorativa non è soggetto a tassazione.
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La sentenza della Corte di Cassazione n. 29579 del 29-12-2011 ha stabilito che il risarcimento del danno, corrisposto all’impiegato per “la perdita di chance lavorativa”, non deve essere assoggettato a tassazione, in quanto «occorre» per la copertura di un danno patrimoniale e non di un lucro cessante di natura reddituale.Il dipendente, nel caso esaminato aveva partecipato ad un concorso interno promosso dalla sua azienda per la progressione di carriera, e non avendola ottenuta si era rivolto al giudice per ottenere il risarcimento del danno per la perdita di chance lavorativa.