Il risarcimento del danno morale non si divide tra i superstiti.

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CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE – SENTENZA 17 aprile 2013 n.9231

Il risarcimento del danno non patrimoniale o morale dovuto ai superstiti per la perdita di un congiunto, essendo quantificabile in via equitativa, non è da “dividere” tra di essi, poiché il quantum del risarcimento morale è determinato in un range minimo e massimo stabilito, per ciascuno dei superstiti, in base al danno subito da ognuno, che può variare tra di loro in rapporto a precise condizioni soggettive.

È la sintesi di quanto ha stabilito la sentenza suddetta.

Ai fini della personalizzazione per ogni superstite del danno non patrimoniale, la determinazione della liquidazione, dovrà avvenire necessariamente in via equitativa, con pronuncia adeguatamente motivata e stabilita in base ad un intervallo minimo e massimo, desunto dalle tabelle del Tribunale di Milano, valide per l’intero territorio nazionale.

Per l’individuazione della concreta somma attribuibile (anche oltre tale limite se il danno familiare è di particolare gravità per alcuni dei superstiti), il giudice deve fare attenzione a non incorrere nella erronea liquidazione complessiva del risarcimento da dividere  tra i superstiti.

Nella sostanza, quindi a differenza “del danno patrimoniale che va diviso tra gli aventi diritto”, «il danno non patrimoniale va determinato singolarmente per ogni superstite in base al grado di appartenenza con lo scomparso congiunto».

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