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Il revisore da controllore diventa controllato. D.lgs. 39 del 27/01/2010 – G.U. 68 del 23/03/2010.

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#pinomerola
Le società di revisione ed i revisori legali dei conti, per effetto del D.Lgs. n° 39/2010, che ha recepito la direttiva CEE n. 43/2006, saranno soggetti ad un controllo di qualità più stringente rispetto alle attività che essi svolgono. Ogni 6 anni saranno a loro volta controllati, quando siano incaricati alla revisione di societá od enti di diritto privato, ed ogni 3 anni se incaricati da enti di diritto pubblico. In particolare, i controlli di qualitá, riguarderanno le attività e la documentazione prodotta durante l’attività di revisione da essi espletata, e  la supervisione consisterà nel verificare:

. se le informazioni attinte dagli amministratori ai fini della revisione siano state ricevute per iscritto;
. se siano stati applicati correttamente i principi di revisione;
. se i revisori si sia attenuti al requisito della indipendenza rispetto agli enti o societá sottoposti al loro controllo;
. se la qualità e quantitá delle risorse impiegate nella attivitá siano state sufficienti ai fini di un corretto e completo controllo dagli stesso espletati;
. se abbiano ottemperato alla valutazione della congruitá dei corrispettivi;
In sostanza il controllo di qualitá, a cui essi saranno sottoposti, valuterá in che modo e con quali documenti abbbiano espletato il loro incarico. Per inciso la documentazione di lavoro andrà conservata per dieci anni a decorrere dalla data della relazione di revisione.
Agli obblighi qualititativi della revisione espletata dal professionista si era tenuti anche in precedenza, oggi però questa, non solo diventa una scomposizione di precise azioni che il revisore deve porre in essere ma anche un’attività da svolgere in maniera qualitativamente elevata. Trattasi dei principi di revisione ISA (international standards on auditing) introdoti dalla richiamaaa direttiva CEE.
Non sempre i revisori si attengono scrupolsamente ai loro obblighi di controllo.
Tali nuove norme di verifica delle attività svolte dal revisore sono l’occasione attraverso la quale gli amministratori prendano coscienza della mutata situazione in materia di controllo legale dei conti e di conseguenza si adoperino per dare una piena collaborazione al revisore, al fine permettergli di svolgere, nel pieno rispetto delle norme,  il delicato compito che gli è stato assegnato.
Facendo un esempio, non basterá più chiedere agli amministratori, i presumibili esborsi  della società a seguito del ricevimento di un avviso di accertamento, (al fine di poterli allocare in bilancio nella  previsione della loro copertura), ma bisognerá che tale documentazione sia consegnata  per iscritto e con data certa al responsabile della revisione. Tale normativa è volta a permettere di avere dei report effettivi sulla reale situazione economica, finanziaria, patrimoniale e di governance dell’azienda sottoposta a revisione, e ciò a tutela dei TERZI.
Così per tutti i colloqui che si avranno con gli amministratori occorrerá redigere apposito verbale.

Successivamente, con decreti attuativi, saranno emanati nuovi e precisi parametri riguardanti le attivitá cui è tenuto il responsabile della revisione.

A seguito del controllo di qualitá sull’attività svolta dal revisore, e qualora venga riscontrato un suo omportamento non conforme alla legge,  potrebbe scattare, a suo carico, l’accertamento da parte del Ministero dell’Economia con conseguenti ed eventuali sanzioni quali la sospensione dal registro o la revoca degli incarichi in essere.

Fonte:

Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39:
“Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2010, n. 68 – Supplemento Ordinario n. 58.


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