Il registro sulle locazioni si paga in F24, ecco i codici.

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La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 24 gennaio 2014 ha istituito i nuovi codici tributo da utilizzare a partire dal 1° febbraio 2014 nel modello F24, per il pagamento dell’imposta di registro ai fini della registrazione dei contratti di locazione e adempimenti connessi, in luogo del modello 23.

I nuovi codici tributo, per la registrazione dei contratti di locazione e altri adempimenti relativi, dovranno essere inseriti nel modello f24 elementi identificati (non in quello ordinario) sono:

  1. Il codice 63 per indicazione dell’altro contraente (di solito il conduttore);
  2. Il codice 1500 (invece che 115T modello f23) – Imposta Registro prima registrazione;
  3. Il 1501 (invece che 112T modello f23) – Imposta Registro per annualità successive;
  4. Il 1502 (invece che 110T modello f23)-  Imposta Registro per cessione del contratto di locazione;
  5. Il 1503 (invece che 113T modello f23) – Imposta Registro per risoluzione del contratto;
  6. Il 1504 (invece che 114T modello f23) Imposta Registro per proroga contratto;
  7. Il 1505 Imposta Bollo;
  8. Il 1506 Tributo speciale;
  9. Il 1507 (invece che 671T modello f23) Sanzioni Ravvedimento tardiva prima registrazione;
  10. Il 1508 Interessi Ravvedimento tardiva prima registrazione;
  11. Il 1509 Sanzioni Ravvedimento tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi;
  12. Il 1510 Interessi Ravvedimento per tardivo versamento di annualità successive.

Per il versamento di importi relativi a irrogazioni di sanzioni inviate dall’Ufficio i codici tributo sono:
•A135 per imposta Registro omessa;
•A136 per imposta di Bollo omessa;
•A137 sanzioni omissini e A138 interessi sul ritardo del versamento dell’imposta.

Probabilmente il fatto positivo sarà la possibilità di compensazione con altri tributi e contributi a credito.

L’istituzione dei nuovi codici tributo per il pagamento dell’imposta di registro sulle locazioni e adempimenti connessi segue il nuovo modello di registrazione in vigore sempre dal 1° febbraio 2013. (Nuovo Modello RLI)

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