REGIME DEI MINIMI DL.98/2011 sostituisce ed esclude quello della legge 244/2007 art. 1 comma 100.
I nuovi contribuenti minimi, così come previsto dal D.L. 98/2011, non saranno soggetti a ritenuta d’acconto laddove normalmente dovuta.
Eventualmente se un contribuente con vecchio regime dei minimi abbia i requisiti per accedere al nuovo regime forfettario, ed abbia emesso fatture che non saranno pagate entro il 2011, il saldo ricevuto nel 2012 non sarà soggetto a ritenuta d’acconto con la conseguente necessità di modifica la fattturazione già effetttuata.
Trattasi di una procedura ovvia visto che il nuovo regime prevede un’imposta sostitutiva del 5%.
È quanto stato chiarito da due provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sull’applicazione delle nuove norme introdotte dall’art. 27 del DL 98/2011.
Il beneficio dell’utilizzo di tale regime ha il termine di cinque anni dalla data di inizio dell’attività per tutti i contribuenti, ma se al compimento del quinto anno il contribuente non abbia ancora compiuto il 35° anno di età stesso si potrarrà tacitamente fino a tale data.
Fonte: soluzionefisco24.
Ottima norma per l’avvio di un’attività di Voi giovani con voglia di mettersi in proprio, anche se meno favorevole al veccchio regime dei minimi soppreso dal 2012. Con tale regime infatti potrete pagare, quale imposte dirette sul reddito prodotto solo il 5% di sostiitutiva in luogo di IRPEF-IRAP-ADDIZIONALI VARIE, un risparmio di almeno il 25% di tasse per cinque anni.
Sarebbe un ottimo modo per darvi una strada per l’avvio al lavoro, per esempio se siete professionisti appena abilitati, ma come abbiamo scritto, avreste bisogno anche di un supporto finanziario a meno che non abbiate almeno 20.000 euro da investire, altrimenti l’aiuto sarà, secondo noi, non utilizzato a pieno..
Leggi la nostra proposta di legge.
Nostra “Proposta di legge” per finanziare i giovani che vogliono mettersi in proprio.