La Corte di Cassazione, con la Sentenza n° 13.239 del 28 05 2013, ha dichiarato la legittimità del licenziamento di una lavoratrice venuta nell’impossibilità di prestare la propria opera professionale per causa della mancanza dei titoli necessari per eseguirla.
Il contenzioso per licenziamento riguardava una fisioterapista, a cui era stato intimato il licenziamento, per causa dell’inesistenza sopravvenuta – a seguito di nuove disposizioni di legge – del titolo professionale occorrente e richiesto, per l’esercizio dell’attività da prestare presso il centro del datore di lavoro, e motivo della precedente assunzione.
La mancanza del titolo, per i giudici della Cassazione, è motivo idoneo al licenziamento legittimo in quanto incide sulla funzionalità della relativa organizzazione dello studio.
A conclusione delle argomentazioni, La Corte quindi afferma che – essendo cambiate le norme per il possesso del titolo professionale (che la lavoratrice aveva conseguito tramite un corso biennale) – non vi era più il requisito della titolarità dell’abilitazione all’esercizio della professione di fisioterapista richiesta dal datore di lavoro e quindi del reintegro dal licenziamento.
Nè la dipendente aveva iniziato la frequentazione di un nuovo corso per il conseguimento di un titolo valido per l’attività professionale da svolgere nello studio del datore di lavoro, e questo ha determinato la configurazione di una “impossibilità definitiva all’esercizio della professione” più che provvisoria, che conferma la legittimità del licenziamento comminato dal titolare dello Studio.
La lavoratrice licenziata ai fini del reintegro si difendeva considerando “che l’attività da svolgere nel centro fisioterapico del datore di lavoro, in assenza del titolo idoneo, comunque non portava concreto pregiudizio a suo danno, dovuto all’assenza di un titolo professionale valido, e quindi il licenziamento che aveva subito non era legittimo.
A questi argomenti la Corte controbatteva che con tal presunzione non si ravvisavano i presupposti della fattispecie prevista dall’art. 11464 del Codice Civile.
Nel caso concreto gli ermellini ritenevano necessario per la mancanza di legittimità del licenziamento il collegamento “tra il possesso del titolo idoneo ed abilitativo” e “la possobilità dello svolgimento dell’attività professionale di fisioterapista, in ossequio ai richiesti requisiti dalla legge”.
Per tali motivi la Corte ha ritenuto di dare parere negativo alle richieste di reintegro dal licenziamento della lavoratrice ricorrente.
Fonte: Cassazione.