Il fallito accusato del reato di evasione nei casi di omissione della denucia dei redditi.

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Con la sentenza n. 1549 del 2011 la Corte di Cassazione ha sancito che l’amministratore di una societá sia pur dichiarata fallita é obbligato alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi della medesima per i periodi d’imposta antecedenti la pronuncia dello stato di insolvenza. Solo successivamente l’obbligo ricade sul curatore.
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Il rappresentante legale di una società dichiarata fallita, è stato condannato penalmente per evasione fiscale sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello per non avere presentato le dichiarazioni dei redditi per i periodi antecedenti la dichirazione di fallimento. Trattasi di reato punibile, a norma dell’articolo 5 del Dlgs 74/2000, con la reclusione da uno a tre anni. Ciò per non aver presentato, prima della dichiarazione di fallimento, sia pur essendovi obbligato, una o più dichiarazioni annuali dei redditi relative alle imposte Ires/Irap/Iva, in quanto i tributi evasi erano pari per alcune imposte ad euro 77.470.
Difatti omettendo la dichiarazione in cui avrebbe dichiarato le imposte dovute è incorso nel reato di evasione fiscale. Solo dopo la sentenza dello stato d’insolvenza le dichiarazioni devono essere presentate dal curatore. Peraltro, aggiunge la Corte, in materia di fallimento ” la soggettività passiva in termini di obblighi tributari permane in capo al fallito anche se perde il diritto a disporre dei suoi beni, la capacitá processuale e quella di amministrare il proprio patrimonio”.
Si aggiunge che omettendo i dichiarativi in autoliquidazione e non indicando quanto dovuto all’Erario non ha consentito allo Stato di insinuarsi eventualmente nel fallimento quale creditore della societá fallita.
Fonte fisco oggi.

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