La III sezione del Consiglio di Stato con l’ordinanza n° 1465 del 23-4-2013 ha specificato che il documento unico di regolarità contributiva – DURC – occorrente alle imprese per la partecipazione a gare di appalto, non deve riferirsi alla stessa gara a cui si partecipa.
Il Consiglio di Stato ha affermato che non si ravvedono nel nostro ordinamento disposizioni di legge per cui il durc si debba riferire alla singola gara a cui l’azienda partecipa.
La decisione contrasta con quanto chiarito dalle istruzioni dell’INAIL – circolare 7/2008 – dell’INPS – circolare n. 145/2010 e del Ministero del Lavoro istruzioni n. 35/2010.
Occorrerà in tal senso una norma legislativa per l’obbligo suddetto e non documenti di prassi per stabilire norme imperative.