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Il contratto per adesione 2018: quale disciplina codicistica applicare?

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Come funzionano i contratti per adesione 2018? Cosa sono? I contratti per adesione sono quei  contratti in cui le condizioni generali sono predisposte da uno dei contraenti, generalmente quello economicamente più forte, per disciplinare in maniera uniforme i rapporti contrattuali.
Tali condizioni sono contenute in appositi formulari già redatti, che l’altra parte si limita a sottoscrivere senza possibilità di trattativa. I casi più frequenti di contratti per adesione sono quelli che si stipulano con banche, società di telecomunicazioni o assicurazioni, energia eleetttica o gas,  nei quali i rispettivi servizi sono offerti a condizioni predeterminate ed il consumatore si limita ad aderire alla mera sottoscrizione. Vediamo quale disciplina è applicabile ai contratti per adesione stipulati nel corrente anno 2018. 
Contratto per adesione: disciplina applicabile anno 2018
Un contratto è qualificabile per adesione solo quando risulti predisposto unilateralmente da un contraente, in base ad uno schema precostituito ad essere utilizzato per una pluralità di rapporti, così da escludere una sua formazione in esito a una eventuale trattativa negoziale, e relegare il potere dell’altro contraente ad una mera accettazione o meno di detto schema.
Caratteristiche peculiari di questi contratti (c.d. contratti del consumatore) sono la mancanza di trattativa e l’accettazione di condizioni standard: la disciplina di tali contratti è contenuta negli articoli 1341 e 1342 del Codice civile e negli articoli 33-38 del Codice del Consumo relativi ai contratti del consumatore.
L’articolo 1341 del Codice civile stabilisce che “le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza”.
Secondo la disciplina più recente, il citato articolo 1341 c.c. impone – ad entrambe le parti – un onere affinchè le clausole siano efficaci:

  1. al predisponente l’onere della conoscibilità, nel senso che  è tenuto a rendere le clausole contrattuali conoscibili alla controparte nei modi più idonei,
  2. alla controparte un onere di diligenza, nel senso che questa è tenuta ad accertare la sussistenza ed il contenuto delle clausole uniformi.

Il problema dei contratti di adesione si sostanzia nella possibilità che il contraente più forte possa approfittare della sua posizione dominante per imporre clausole onerose per l’altro contraente. Per questo, il legislatore è intervuto a ristabilire un equilibrio con la parte contrattuale più debole sotto un duplice profilo:

  1. prevedendo che le condizioni generali, sono valide.  nei confronti dell’altro contraente solo se, al momento della conclusione del contratto, questi le abbia conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza;
  2. prevedendo che le clausole onerose, ossia quelle particolarmente gravose per la controparte, abbiano  effetto solo se approvate specificatamente per iscritto, affinchè su di esse sia richiamata l’attenzione di chi vi aderisce.

 

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