Il contenuto e gli aspetti salienti della delega fiscale.
Premessa della Redazione.
La delega fiscale al Governo appena approvata non è assolutamente una riforma del fisco, come quella ad esempio del 1972. Il suo scopo è quello di tamponare e non riformare un fisco fallace, sotto tutti gli aspetti:
Normativo. Per la complessa lettura delle norme che non consente al contribuente di avere la certezza del diritto;
Impositivo. Per l’enorme prelievo percentuale, causa della dilagante evasione fiscale, ed iniqua distribuzione del carico fiscale.
Applicativo. Per la ridondante mole di adempimenti, che unita al costoso prelievo, produce un effetto frenante sia alla crescita economica sia agli introiti erariali;
Accertativo. Anche in riguardo alla lotta all’evasione il Fisco Italiano ha un sistema inadeguato, che da una parte crea spazi per l’elusione e l’abuso del diritto, e dall’altra, per la necessità di gettito, colpisce in maniera indiscriminata esclusivamente le fasce più deboli.
Ma vediamo la «road map» della delega fiscale al Governo da attuare in dodici mesi tramite l’approvazione di separati Ddl legislativi.
Ne abbiamo riportato integralmente la sintesi ufficiale, ma evidenziando la nostra opinione tramite una nota a latere in scrittura maiuscolo.
Il testo della delega fiscale approvato in via definitiva dalla Camera il 27 febbraio 2014 si compone di 16 articoli che ne tracciano:
- i principi generali e le procedure di delega;
- la revisione del catasto e le norme in materia di evasione fiscale;
- la disciplina dell’abuso del diritto e dell’elusione fiscale;
- il tutoraggio, la semplificazione fiscale e la revisione del sistema sanzionatorio;
- la revisione del contenzioso tributario e del sistema di riscossione locale degli enti locali;
- la delega per la revisione dell’imposizione sui redditi di impresa e la previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni, nonché per la razionalizzazione della determinazione del reddito d’impresa e di imposte indirette e in materia di giochi pubblici;
- la delega ad introdurre nuove forme di fiscalità ambientale.
Articolo 1. Delega al Governo ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in commento, uno o più decreti legislativi, recanti la revisione del sistema fiscale. Nell’ esercizio della delega il Governo deve attenersi, oltre che ai criteri di delega singoli, indicati in ciascun articolo, ai seguenti principi generali:
- Rispetto dei principi costituzionali, di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione, nonché del diritto dell’Unione europea;
- Rispetto dei principi dello statuto del contribuente, con particolare riferimento al rispetto del vincolo di irretroattività delle norme tributarie;
- Aderenza alle disposizioni stabilite dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale.
Il comma 1 prevede altresì ulteriori principi e criteri direttivi generali:
- tendenziale uniformità della disciplina riguardante le obbligazioni tributarie;
- coordinamento e semplificazione delle discipline concernenti gli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti;
- coerenza e tendenziale uniformità dei poteri in materia tributaria e delle forme e modalità del loro esercizio;
- tendenziale generalizzazione del meccanismo della compensazione tra crediti d’imposta vantati dal contribuente e debiti tributari a suo carico.
Quanto alla procedura per l’emanazione dei decreti legislativi attuativi, viene previsto che le Commissioni parlamentari competenti e per i profili finanziari hanno 30 giorni (prorogabili per altri 20) per esprimere il parere, trascorsi i quali il provvedimento può essere comunque adottato.
Si prevede altresì una procedura rafforzata analoga a quella prevista per i decreti attuativi della legge sul federalismo fiscale: qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, il Governo è tenuto a trasmettere nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
Il Governo, nei 18 mesi successivi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto attuativo, può adottare eventuali decreti correttivi e integrativi.
Articolo 2. La riforma del catasto.
Si intende intervenire a correzione delle sperequazioni insite nelle attuali rendite, accentuate a seguito dell’introduzione dell’imposta municipale sperimentale (IMU). Tra i principi e criteri direttivi da applicare per La determinazione del valore catastale la determinazione del valore catastale degli immobili la delega indica, in particolare, la definizione degli ambiti territoriali del mercato, nonché la determinazione del valore patrimoniale utilizzando il metro quadrato come unità di consistenza in luogo del numero dei vani. E’ assicurato il coinvolgimento dei comuni nel processo di revisione delle rendite, anche al fine di assoggettare a tassazione gli immobili ancora non censiti. La riforma deve avvenire a invarianza di gettito, tenendo conto delle condizioni socio-economiche e dell’ampiezza e composizione del nucleo familiare, così come riflesse nell’ISEE; è altresì previsto un meccanismo di monitoraggio da parte del Parlamento del processo di revisione e si attribuisce valore alle informazioni sugli immobili fornite dal contribuente, per il quale sono previste particolari misure di tutela anticipata in relazione all’attribuzione delle nuove rendite, anche nella forma dell’autotutela amministrativa.
Nel corso dell’esame al Senato è stata riformulata la previsione di un regime fiscale agevolato per la messa in sicurezza degli immobili, nel senso di prevedere un regime agevolato per la realizzazione di opere di adeguamento degli immobili alla normativa in materia di sicurezza e di riqualificazione energetica e architettonica.
Contestualmente devono essere aggiornati i trasferimenti perequativi ai comuni. Sono ridefinite le competenze delle commissioni censuarie in particolare attribuendo loro il compito di validare le funzioni statistiche (che saranno pubblicate al fine di garantire la trasparenza del processo estimativo) utilizzate per determinare i valori patrimoniali e le rendite, nonché introducendo procedure deflattive del contenzioso.
A garanzia dei saldi di bilancio, dalla riforma non devono derivare nuovi o maggiori oneri: conseguentemente dovranno essere utilizzate prioritariamente le strutture e le professionalità già esistenti nell’ambito delle amministrazioni pubbliche.
Al riguardo si segnala che la legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 286) autorizza la spesa di 5 milioni per il 2014 e di 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019 al fine di consentire la realizzazione della riforma del catasto.
Sono quindi precisati i contenuti del rapporto sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale, redatto da una Commissione di esperti istituita presso il MEF, che deve contenere una stima dell’evasione fiscale e una stima ufficiale dell’ammontare delle risorse sottratte al bilancio pubblico dall’evasione, con la massima disaggregazione possibile dei dati a livello territoriale, settoriale e dimensionale, con l’obiettivo, tra l’altro, di individuare le linee di intervento e prevenzione contro la diffusione del fenomeno dell’evasione, nonché per stimolare l’adempimento spontaneo degli obblighi fiscali.
Nel corso dell’esame al Senato, le associazioni familiari sono state inserite tra le rappresentanze che le Commissioni di esperti devono consultare in relazione alla redazione del rapporto sull’economia non osservata e del rapporto sulle spese fiscali.
Al riguardo si ricorda inoltre che la legge di stabilità 2014 ha previsto l’emanazione, entro il 15 gennaio 2015, di un DPCM recante riduzioni delle agevolazioni e detrazioni fiscali tali da assicurare maggiori entrate per 3 miliardi nel 2015, 7 miliardi nel 2016 e 10 miliardi dal 2017, qualora non siano emanati provvedimenti che reperiscano risorse mediante maggiori entrate ovvero riduzione della spesa pubblica (comma 430).
La delega prevede quindi, per favorire l’emersione di base imponibile, l’emanazione di disposizioni per l’attuazione di misure finalizzate al contrasto d’interessi fra contribuenti. Le maggiori entrate rivenienti dal contrasto all’evasione fiscale (al netto di quelle necessarie per il mantenimento degli equilibri di bilancio) e dalla progressiva limitazione dell’erosione fiscale devono essere attribuite esclusivamente al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, istituito dal decreto-legge n. 138 del 2011.
Al Fondo sono interamente attribuiti anche i risparmi di spesa derivanti da riduzione di contributi o incentivi alle imprese, che devono essere destinati alla riduzione dell’imposizione fiscale gravante sulle imprese.
Si ricorda che i commi 431-435 della legge di stabilità 2014 istituiscono il Fondo per la riduzione della pressione fiscale, utilizzando le risorse derivanti dai risparmi di spesa prodotti dalla razionalizzazione della spesa pubblica, nonché dalle attività di contrasto all’evasione fiscale. Si dispone in particolare che, per il 2014, le entrate derivanti da misure straordinarie di contrasto all’evasione siano finalizzate in corso d’anno alla riduzione della pressione fiscale sul lavoro, con specifico riferimento all’incremento delle deduzioni IRAP e detrazioni IRPEF.
Occorrerebbe pertanto chiarire la relazione tra i due fondi.
Accanto alla riforma dell’istituto della destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti, nel corso dell’esame al Senato il Governo è stato delegato a riformare l’istituto della destinazione dell’8 per mille.
L’abuso del diritto e la tax compliance
Tra gli obiettivi delineati emerge inoltre la certezza del sistema tributario. A tal fine l’articolo 5 delega il Governo ad attuare la revisione delle vigenti disposizioni anti-elusive al fine di disciplinare il principio generale di divieto della definizione di abuso del quale viene fornita una prima definizione: costituisce abuso del diritto l’uso distorto di strumenti giuridici allo scopo prevalente di ottenere un risparmio d’imposta, ancorché tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione.
Resta salvaguardata la legittimità della scelta tra regimi alternativi espressamente previsti dal sistema tributario.
A tal fine si prevede che l’abuso del diritto si configuri nel caso in cui lo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali risulti come causa prevalente dell’operazione abusiva; al contrario, se l’operazione (o la serie di operazioni) è giustificata da ragioni extra-fiscali non marginali, l’abuso non si configura.
L’onere di dimostrare il disegno abusivo e le eventuali modalità di manipolazione e di alterazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati, nonché la loro mancata conformità a una normale logica di mercato, è posto a carico dell’amministrazione finanziaria, mentre grava sul contribuente l’onere di allegare l’esistenza di valide ragioni extrafiscali alternative o concorrenti che giustifichino il ricorso a tali strumenti.
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Per stimolare la cooperazione rafforzata l’adempimento spontaneo degli obblighi fiscali la delega introduce norme volte alla costruzione di un migliore rapporto tra fisco e contribuenti attraverso forme di comunicazione e cooperazione rafforzata (articolo 6).
Le imprese di maggiori dimensioni dovranno costituire sistemi di gestione e controllo del rischio fiscale, con una chiara attribuzione di responsabilità nel sistema dei controlli interni. A fronte di ciò saranno previsti minori adempimenti per i contribuenti, con la riduzione delle eventuali sanzioni, nonché forme specifiche di interpello preventivo con procedura abbreviata.
È previsto l’ampliamento del tutoraggio dell’amministrazione finanziaria nei confronti dei contribuenti, in particolare quelli di minori dimensioni e operanti come persone fisiche, ai fini dell’assolvimento degli adempimenti, della predisposizione delle dichiarazioni e del calcolo delle imposte, prevedendo a tal fine anche la possibilità di invio ai contribuenti, e di restituzione da parte di questi ultimi, di modelli precompilati, nonché al fine di assisterli nel processo di consolidamento della capacità fiscale correlato alla crescita e alle caratteristiche strutturali delle imprese. Nell’ambito della riforma del sistema del tutoraggio è prevista l’istituzione di forme premiali, consistenti in una riduzione degli adempimenti, in favore dei contribuenti che vi aderiscano.
Per la rateizzazione dei debiti tributari il Governo è delegato, inoltre, ad ampliare l’ambito applicativo della rateizzazione dei debiti tributari, al fine di contrastare l’evasione fiscale e contributiva e di garantire la certezza, l’efficienza e l’efficacia dell’attività di riscossione. In particolare si prevede: la semplificazione degli adempimenti amministrativi e patrimoniali per accedere alla rateizzazione; la possibilità di richiedere la dilazione del pagamento prima dell’affidamento in carico all’agente della riscossione anche nel caso di accertamento esecutivo; la complessiva armonizzazione ed omogeneizzazione delle norme in materia di rateazione dei debiti tributari; che ritardi di breve durata nel pagamento di una rata, ovvero errori di limitata entità nel versamento delle rate, non comportino l’automatica decadenza dal beneficio della rateazione.
Infine si prevede la La revisione dell’interpello revisione della disciplina degli interpelli, per garantirne una maggiore omogeneità anche ai fini di una migliore tutela giurisdizionale ed una maggiore tempestività nella redazione dei pareri, anche procedendo all’eliminazione di forme di interpello obbligatorio che non producono benefici ma solo aggravi per i contribuenti e per l’amministrazione.
L’articolo 7 delega il Governo a riformare gli attuali regimi fiscali nell’ottica della La semplificazione dei regimi fiscali, anche in riferimento alla struttura delle addizionali regionali e comunali. Dovranno essere semplificati anche gli adempimenti, specialmente quelli che si ritengono superflui ai fini del controllo e dell’accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria, o comunque non conformi al principio di proporzionalità. Infine dovranno essere semplificate anche le funzioni dei sostituti d’imposta, dei Caf e degli intermediari, attraverso il potenziamento dell’utilizzo dell’informatica.
L’apparato sanzionatorio e il sistema dei controlli
L’articolo 8 reca i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio penale, che deve essere attuata secondo criteri di predeterminazione e proporzionalità, dando rilievo alla configurazione del reato tributario per I comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e utilizzo di documentazione falsa. Per tali fattispecie non possono comunque essere ridotte le pene minime al di sotto di determinate soglie.
Sono inoltre previste:
- una più puntuale definizione delle fattispecie di elusione ed evasione fiscale e delle relative conseguenze sanzionatorie;
- nonché la revisione del regime della dichiarazione infedele e del sistema sanzionatorio amministrativo, al fine di meglio correlare le sanzioni all’effettiva gravità dei comportamenti.
Si dispone quindi che l’Autorità giudiziaria possa affidare i beni sequestrati in custodia giudiziale all’amministrazione finanziaria al fine di utilizzarli direttamente per le proprie esigenze operative.
Viene poi chiarita la portata applicativa della disciplina del raddoppio dei termini per l’accertamento, in presenza di un reato tributario, prevedendo che tale raddoppio si verifichi soltanto in caso di effettivo invio della denuncia entro un termine correlato allo spirare del termine ordinario di decadenza.
L’articolo 9 indica i principi e i criteri da perseguire nell’introduzione di norme volte al rafforzamento dei controlli fiscali, in particolare contrastando Il contrasto alle frodi carosello, gli abusi nelle attività di money tranfer o di trasferimento di immobili, i fenomeni di transfer pricing e di delocalizzazione fittizia di impresa, nonché la fattispecie di elusione fiscale.
Si intende dunque prevedere il rafforzamento dei controlli mirati, possibilmente in sinergia con altre autorità pubbliche. Si prevede l’obbligo di garantire la riservatezza nell’ attività conoscitiva e di controllo fino alla completa definizione dell’accertamento il quale, nel corso dell’attività di controllo, deve essere ispirato al Il contraddittorio con il contribuente principio di riduzione al minimo degli ostacoli al normale svolgimento dell’attività economica del contribuente. Deve inoltre essere rispettato il principio di proporzionalità e rafforzato il contraddittorio. Si prevede quindi che siano esplicitati i metodi di pagamento sottoposti a tracciabilità e che sia incentivato l’utilizzo della fatturazione elettronica.
La riscossione degli enti locali e la tutela dei contribuenti
L’articolo 10 reca la delega per la tutela giurisdizionale del contribuente, da perseguire sia mediante la razionalizzazione dell’istituto della conciliazione nel processo tributario, anche in un’ottica di deflazione del contenzioso, sia tramite l’incremento della funzionalità della giurisdizione tributaria.
Quest’ultimo è da perseguire in particolare attraverso interventi riguardanti:
la distribuzione territoriale dei componenti delle commissioni tributarie;
la composizione monocratica dell’organo giudicante per controversie di modica entità, l’ampliamento delle ipotesi in cui il contribuente può stare in giudizio senza assistenza tecnica, l’uso della posta elettronica certificata per comunicazioni e notificazioni, la semplificazione dell’elezione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, il rafforzamento della qualificazione professionale dei componenti delle commissioni tributarie, la generalizzazione degli strumenti di tutela cautelare in ogni stato e grado del processo tributario, la previsione dell’immediata esecutorietà delle sentenze delle commissioni tributarie.
In tale ambito, nel corso dell’esame al Senato, è stato introdotto il principio diLa terzietà dell’organo giudicante terzietà dell’organo giudicante e previsto l’ampliamento dei soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti dinanzi alle commissioni tributarie.
In materia di riordino della La riscossione delle entrate locali riscossione delle entrate locali, si dispone la revisione della procedura dell’ingiunzione fiscale e delle ordinarie procedure di riscossione coattiva dei tributi, per adattarle alla riscossione locale.
Si intende procedere inoltre alla revisione dei requisiti per l’iscrizione all’ albo dei concessionari, all’ emanazione di linee guida per la redazione di capitolati, nonché a introdurre strumenti di controllo e a garantire la pubblicità.
Si dispone lo snellimento delle procedure di recupero dei crediti di modesta entità e vengono previste iniziative per rafforzare all’ interno degli enti locali le strutture e le competenze specialistiche necessarie per la gestione diretta della riscossione, ovvero per il controllo delle strutture esterne affidatarie. Le attività di riscossione devono essere assoggettate a regole pubblicistiche; i soggetti ad essa preposte operano secondo un codice deontologico, con specifiche cause di incompatibilità per gli esponenti aziendali che rivestono ruoli apicali negli enti affidatari dei servizi di riscossione.
Si segnala al riguardo che il comma 610 della legge di stabilità ha prorogato al 31 dicembre 2014 l’operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali (anche per le entrate di natura diversa dai tributi di tutti gli enti territoriali, non solo dei comuni), consentendo ad Equitalia ed agli altri concessionari di proseguire le attività di accertamento e riscossione di entrate locali.
Con riferimento alla tutela dei contribuenti si evidenziano i profili attinenti alla tutela dell’abitazione, allo svolgimento dell’attività professionale, alle situazioni di grave difficoltà economica, con particolare riferimento alla pignorabilità dei beni e alla rateizzazione del debito.
La tassazione dei redditi d’impresa
L’articolo 11 reca i principi e i criteri direttivi cui deve uniformarsi il Governo nell’ introdurre norme per la ridefinizione della tassazione delle imprese per imposizione sui redditi. In particolare i decreti legislativi devono prevedere: l’assimilazione all’IRES dell’imposizione sui redditi d’impresa, compresi quelli prodotti in forma associata, da assoggettare a un’imposta sul reddito imprenditoriale, con un’aliquota proporzionale allineata all’IRES; le somme prelevate dall’imprenditore e dai soci (da assoggettare a IRPEF) devono essere deducibili dalla predetta imposta sul reddito imprenditoriale; l’introduzione di regimi forfettari per i contribuenti di minori dimensioni, coordinandoli con analoghi regimi vigenti; possibili forme di opzionalità per i contribuenti; semplificazione dell’imposizione su indennità e somme percepite alla cessazione del rapporto di lavoro.
Si attribuisce altresì al Governo il compito di chiarire La definizione di autonoma organizzazione adeguandola ai più consolidati princìpi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai fini della non assoggettabilità dei professionisti, degli artisti e dei piccoli imprenditori all’IRAP.
L’articolo 12 reca i princìpi e criteri direttivi per l’introduzione di norme volte a ridurre le incertezze nella determinazione del reddito e della produzione netta e per favorire l’internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, in applicazione delle raccomandazioni derivanti dagli organismi internazionali e dalla Unione Europea.
In particolare si prescrive l’introduzione di criteri chiari e coerenti con la disciplina di redazione del bilancio, estendendo il regime fiscale oggi previsto per le procedure concorsuali anche ai nuovi istituti introdotti dalla riforma fallimentare e dalla normativa sul sovraindebitamento; la revisione della disciplina impositiva delle operazioni transfrontaliere; la revisione dei regimi di deducibilità degli ammortamenti, delle spese generali e di particolari categorie di costi; la revisione della disciplina delle società di comodo e del regime dei beni assegnati ai soci o ai loro familiari, nonché delle norme che regolano il trattamento dei cespiti in occasione dei trasferimenti di proprietà; l’armonizzazione del regime di tassazione degli incrementi di valore emergenti in sede di trasferimento d’azienda a titolo oneroso.
L’articolo 13 detta i principi e i criteri direttivi per l’attuazione della delega in materia di IVA, che deve avvenire attraverso la semplificazione dei sistemi speciali nonché l’attuazione del regime del gruppo IVA.
Il Governo è inoltre delegato ad introdurre norme per la revisione delle imposte c.d. minori, vale a dire le imposte sulla produzione e sui consumi, di registro, di bollo, ipotecarie e catastali, sulle concessioni governative, sulle assicurazioni e sugli intrattenimenti, attraverso la semplificazione degli adempimenti, la razionalizzazione delle aliquote nonché l’accorpamento o la soppressione di fattispecie particolari, in coordinamento con le disposizioni attuative del federalismo fiscale.
Al riguardo si segnala che l’articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2013, attraverso una novella all’articolo 10 del D.Lgs. n. 23 del 2011 (c.d. federalismo municipale) ha modificato la disciplina delle imposte di registro, ipotecaria e catastale sui trasferimenti immobiliari, da un lato confermando l’esenzione dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari, dall’altro assoggettando i predetti atti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro (mentre nel testo previgente, che sarebbe stato applicato dal 1° gennaio 2014, era prevista l’esenzione totale). E’ inoltre elevato da 168 a 200 euro l’importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in tutti quei casi in cui esso sia stabilito in misura fissa da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014.
La delega in materia di giochi
L’articolo 14 riguarda i giochi pubblici, prevedendo – oltre ad una raccolta sistematica della disciplina sui giochi codice delle disposizioni sui giochi e ad un riordino del prelievo erariale sui singoli giochi – specifiche disposizioni volte, tra l’altro a: tutelare i minori dalla pubblicità dei giochi e a recuperare i fenomeni di ludopatia; vietare la pubblicità nelle trasmissioni radiofoniche e televisive – secondo le modifiche introdotte al Senato – nel rispetto dei principi sanciti in sede europea relativi alla tutela dei minori per i giochi con vincita in denaro che introducono comportamenti compulsivi; definire le fonti di regolazione dei diversi aspetti legati all’ imposizione, nonché alla disciplina dei singoli giochi, per i quali si dispone una riserva di legge esplicita alla legge ordinaria; armonizzare aggi e compensi spettanti ai concessionari; riordinare la disciplina dei controlli e dell’accertamento dei tributi gravanti sui giochi, nonché il sistema sanzionatorio.
In sede di risposta all’interrogazione 5-02126 presso la Commissione Finanze, il Governo ha dichiarato che l’attuazione della delega costituirà la sede adatta per un riordino complessivo del settore del gioco pubblico, anche per recuperare la riduzione del gettito fiscale, uniformando le basi imponibili e omogeneizzando, ove necessario, gli aggi. Nella stessa sede, il Governo ha altresì precisato che una politica di recupero delle entrate è sostenuta, principalmente, da un allargamento dell’offerta, che premia il gioco legale in contrasto con gli interessi malavitosi del settore; ma, al contempo, una politica di riduzione dell’offerta deve mettere nel conto la riduzione del gettito per il bilancio pubblico. In tal senso, si dovrà procedere – anche alla luce delle posizioni espresse da molti enti locali in ordine alla gestione del territorio – al confronto con gli enti locali previsto dalla delega stessa per stabilire regole trasparenti e uniformi sul territorio nazionale.
E’ quindi prevista la definizione di un contrasto al gioco d’azzardo concorso statale mediante istituzione di un apposito fondo, la cui dotazione – secondo le modifiche introdotte al Senato – è stabilita annualmente con la legge di stabilità; il concorso è finalizzato prioritariamente al contrasto al gioco d’azzardo patologico, anche in concorso con la finanza regionale e locale ed è finanziato – secondo quanto previsto al Senato – attraverso modifiche mirate alla disciplina fiscale dei giochi pubblici idonee ad incrementare le risorse erariali.
Viene quindi confermato il modello organizzativo fondato sul regime concessorio ed autorizzatorio, ritenuto indispensabile per la tutela della fede, dell’ordine e della sicurezza pubblici, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi. E’ garantita l’applicazione di regole trasparenti ed uniformi sull’ intero territorio nazionale La partecipazione dei comuni in materia di titoli abilitativi all’ esercizio dell’offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, con adeguate forme di partecipazione dei comuni al procedimento di autorizzazione e pianificazione della dislocazione locale di sale da gioco e di punti vendita in cui si esercita come attività principale l’offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonché in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito.
Si dispone, altresì, il rilancio del settore ippico anche attraverso l’istituzione della Lega ippica italiana, con funzioni, fra l’altro, di organizzazione degli eventi ippici, controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, ripartizione e rendicontazione del fondo per lo sviluppo e la promozione del settore ippico. Il Fondo è alimentato mediante quote versate dagli iscritti alla Lega, nonché mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all’ interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché di eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all’ anno 2017.
La fiscalità ambientale
L’articolo 15 delega il Governo ad introdurre nuove forme di fiscalità al fine di preservare e garantire Il consumo sostenibile l’equilibrio ambientale (green taxes), in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale e nel rispetto del principio della neutralità fiscale; secondo le modifiche introdotte al Senato, tale tassazione è finalizzata a orientare il mercato verso modi di consumo e produzione sostenibili.
Si prevede inoltre la revisione delle accise revisione della disciplina delle accise sui prodotti energetici anche in funzione del contenuto di carbonio, come previsto dalla proposta di Direttiva del Consiglio europeo in materia di tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità. Il gettito derivante dall’ introduzione della carbon tax è destinato prioritariamente alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro generato dalla green economy, e alla revisione del finanziamento dei sussidi alle fonti di energia rinnovabili. In relazione alla destinazione del gettito, il Senato ha specificato che le risorse dovranno essere finalizzate anche alla diffusione e innovazione delle tecnologie e dei prodotti a basso contenuto di carbonio e al finanziamento di modelli di produzione e consumo sostenibili.
Al fine di non penalizzare, sotto il profilo della competitività, le imprese italiane rispetto a quelle europee, l’entrata in vigore delle disposizioni riguardanti la fiscalità ambientale sarà coordinata con la data di recepimento della disciplina armonizzata decisa a livello europeo.
Il testo si conclude con una norma programmatica (articolo 16), ai sensi della quale la revisione del sistema fiscale persegue l’obiettivo della riduzione della pressione tributaria sui contribuenti. Dall’attuazione della delega non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti.
Nota della redazione.
FISCO DA RISCRIVERE DA ZERO.
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