GUIDA AI TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA ICI E ALTRI TRIBUTI LOCALI.
E’ sempre più attuale la necessità di conoscenza dei «termini di prescrizione e decadenza» relativamente ai TRIBUTI LOCALI e in particolare all’ ICI, l’imposta comunale sugli immobili, vigente fino al 31-12-2011, ossia prima dell’entrata in vigore dell’IMU, Imposta Comunale Unica, attualmente dovuta dai possessori di immobili.
PERIODO ante 1° gennaio 2007 (ossia prima della Finanziaria 2007 n. 296 del 27 dicembre 2006).
I termini di decorrenza di PRESCRIZIONE E DECADENZA dell’ICI per gli anni anteriori al 1° gennaio 2007. Slalom tra termine di notifica dell’avviso di accertamento e notifica della cartella esattoriale e dell’iscrizione a ruolo.
Cerchiamo di spiegarci, sperando di riuscirci!
- PRESCRIZIONE DELLA DEBENZA DELL’ ICI NON VERSATA DAL CONTRIBUENTE.
L’ICI, che fino al 2011, incassava unicamente e direttamente il Comune, in cui l’immobile o gli immobili erano situati, era oggetto di prescrizione entro 5 anni dal giorno in cui l’imposta comunale era dovuta, oppure entro 5 anni dal giorno dell’ultimo atto interruttivo dei termini di prescrizione notificato al contribuente.
Esempio:
– Il 16 giugno 2004 si è prescritta l’ICI dovuta e non pagata alla data del 16 giugno 1999, non più richiedibile e contestabile al contribuente;
. Oppure ad esempio in relazione all’ICI dovuta per l’anno 1997, per la quale è stata notificato al contribuente in data 3-12-2001 avviso di liquidazione (che costituisce atto interruttivo dei termini di prescrizione) la prescrizione OPERA alla data del 2-12-2006, ossia entro 5 anni da tale notifica.
- TERMINE DI DECADENZA AI FINI DELLA NOTIFICA DI AVVISO DI ACCERTAMENTO per ICI dovuta in data precedente al 1 gennaio 2007.
Se per l’ICI dovuta dal contribuente per gli anni pregressi al 1° gennaio 2007, erano già spirati i termini di prescrizione e decadenza (previgenti alla Legge di Riforma del 2007), il Comune avrebbe dovuto notificare avviso di accertamento IN RETTIFICA (di cui alla FINANZIARIA DI RIFORMA DEL 2007) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia ICI, ed in caso di omissione di tale dichiarazione ICI, l’avviso di accertamento d’ufficio doveva essere notificato al contribuente entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
Esempio:
Se per l’ICI dovuta per l’anno 2003, al 1° gennaio 2007 sono già spirati i termini di prescrizione, il Comune avrebbe dovuto emettere avviso di accertamento entro il 31/12/2007, ossia entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui il contribuente ha presentato la dichiarazione ICI, che per l’anno 2003 andava presentata entro il 30 settembre 2004.
Se nello stesso esempio il contribuente non ha presentato dichiarazione ICI (per l’anno 2003), il Comune poteva emettere avviso di accertamento entro il 31/12/2008, ossia entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello in cui il contribuente doveva presentare la dichiarazione ICI (ma non lo ha fatto) che per l’anno 2003 andava presentata appunto entro il 30 settembre 2004 e quindi entro il 31-12-2008 era ancora possibile emettere atto di accertamento.
- TERMINE DI DECADENZA DELLA ISCRIZIONE A RUOLO DI ICI NON VERSATA.
La cartella esattoriale emessa per ICI NON PAGATA relativa agli anni anteriori al 2007, deve essere iscritta a ruolo entro l’anno successivo a quello in cui il tributo era dovuto.
Diversamente si potrà eccepire la decadenza ai sensi dell’articolo 72.
- TERMINE DI DECADENZA PER LA NOTIFICA DELLA CARTELLA ESATTORIALE.
Per L’ICI ANCORA NON PRESCRITTA alla data del 1° gennaio 2007, non è previsto termine di decadenza per la notifica della cartella di pagamento, mentre SE ALLA MEDESIMA DATA E’ INTERVENUTA la PRESCRIZIONE, la cartella deve essere notificata al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
In mancanza di accertamento il termine suindicato coincide con la fine del terzo anno successivo a quello nel quale fu presentata la denuncia, o a quello per il quale la tassa è dovuta.
PERIODO DOPO il 1° gennaio 2007 (ossia con l’entrata in vigore della Finanziaria 2007 n. 296 del 27 dicembre 2006).
PRESCRIZIONE E DECADENZA dal PERIODO POST RIFORMA
I nuovi termini di prescrizione e di decadenza dopo il 1° gennaio 2007.
SEMPLIFICATI I TERMINI DI DECADENZA DELLA NOTIFICA DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO PER ICI E ALTRI TRIBUTI LOCALI DOPO IL 1° GENNAIO 2007. 5 ANNI PER TUTTI, DAL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE O PAGAMENTO DELL’ICI.
Con la manovra Finanziaria 2007 (Legge n. 296 del 27/12/2006, sono state emanati PROVVEDIMENTI che HANNO RIDISEGNATO il sistema degli atti impositivi in materia di tributi locali e in particolare di ICI.
Tralasciando tutte le novità previste dal comma 161 dell’art. 1 della succitata legge in merito all’avviso di accertamento in rettifica, e all’avviso di accertamento normale, contro il quale è possibile opporsi anche presso le normali COMMISSIONE TRIBUTARIE.
I TERMINI DI DECADENZA DELLA NOTIFICA DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO PER L’ICI E GLI ALTRI TRIBUTI LOCALI SONO STATI ACCORPATI AD UN UNICO TERMINE.
DOPO IL 1° GENNAIO 2007, L’AVVISO DI ACCERTAMENTO DEVE ESSERE NOTIFICATO AL CONTRIBUENTE PER ICI E TRIBUTI LOCALI ENTRO IL 31 DICEMBRE DEL 5° ANNO SUCCESSIVO AL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE O PAGAMENTO DELL’ICI E DEGLI ALTRI TRIBUTI.
Quindi vi sono state modifiche anche con riguardo ai termini di decadenza e prescrizione per la notifica degli atti impositivi relatiti ad ICI e altri tributi LOCALI.
Si precisa che la notifica dell’avviso di accertamento è condizione di esistenza del medesimo, IN PRATICA LO STESSO “ACCERTAMENTO” NON ESISTE QUANDO NON NOTIFICATO!
In particolare il comma 161 dell’ art. 1 della Legge suddetta n. 296 del 2006 , fissa un termine di DECANDEZA preciso ed unico per ICI e per gli altri tributi locali, DETERMINATO AL 31 DICEMBRE del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione ICI, o il versamento, avrebbero dovuto essere STATI effettuati.
Entro gli stessi termini bisogna contestare al contribuente le sanzioni amministrative, che a norma dell’art. 17 del DLgs. 18-12-1999, n. 472, possono essere irrogate contestualmente all’avviso di accertamento.
NOTA PER SPIEGAZIONE DELLA DIFFERENZA TRA PRESCRIZIONE E DECADENZA
La prescrizione, nelle linee generali, comporta la estinzione di un DIRITTO SOGGETTIVO, (in questo caso dell’Ente locale) non esercitato dal per un periodo di tempo previsto dalla legge in merito alla tipologia di tributo (che come visto dopo il 31-12-2006 sono stati unificati in 5 anni per tutti.
La decadenza invece OPERA per non avere portato a termine obblighi previsti dalla legge entro un termine STABILITO, pena la perdita del diritto SUDDETTO.
Caratteristiche della prescrizione
Sono il tempo trascorso con INERZIA DEL TITOLARE DEL DIRITTO SOGGETTIVO. In caso di atti interruttivi dei termini di prescrizione riparte nuovo periodo prescrizionale uguale al precedente.
Caratteristiche della decadenza
In riguardo alla decadenza i tempi sono generalmente più brevi, e una volta interrotto il termine di decadenza non si produrrà un nuovo periodo di decadenza uguale al precedente, ma il diritto RIMANE ESECUTIVO, A DIFFERENZA DELLA PRESCRIZIONE.
Si precisa che in riguardo ai termini di decadenza ovviamente non operano gli atti interruttivi prescrizionali, che possono intervenire, appunto, solo ai fini della prescrizione e non della decadenza di 5 anni.
a cura di G.A.Merola @rivistafiscalew.
Ringrazio il dott. Francesco Di Donato, cda B.c.c., per avermi dato spunto a redigere la presente GUIDA ICI, per puntualizzare l’oceano di norme in merito alla prescrizione e decadenza dei tributi locali.