La normativa sull’ICI dispone che i tutti i fabbricati iscritti in catasto, scontano l’imposta utilizzando, quale base imponibile, il valore dell’immobile determinato con riferimento alla rendita catastale vigente al I gennaio dell’anno di imposizione.
Invece per i fabbricati di categoria D, privi di rendita catastale, il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 marzo 2011 (pubb. in G.U. n. 75 in data 1 aprile) ha disposto che la base imponibile deve essere determinata con riferimento ai dati contabili relativi al fabbricato iscritti distintamente tra le immobilizzazioni dell’impresa medesima:
In particolare occorrerà prendere a base il costo di costruzione o di acquisizione dell’edificio, incrementato dei costi capitalizzati ad esso inerenti, e moltiplicarlo per il coefficiente dell’1,02 % (come recita il suddetto decreto).
In tal modo si è ricavato il valore su cui applicare l’aliquota ICI vigente nel Comune in cui è situato l’immobile.
Facendo un esempio:
Valore di acquisto iscritto in bilancio euro 500.000,00
Costi di ristrutturazione capitalizzati euro 200.000,00
Totale Immobilizzazione distintamente identificata in bilancio euro 700.000,00 moltiplicato per il coefficiente dell’1,02 = base imponibile ICI = euro 714.000,00 moltiplicato aliquota comune/1000 = ici da versare.
Si ricorda che nel caso invece l’immobile di categoria D abbia assegnata la rendita catastale si procederà ritualmente così:
rendita catastale = euro 5.000
coefficiente moltiplicatore = 50
rivalutazione = 1,05
5000 x 50 x 1,05 = base imponibile che moltiplicata per aliquota comune/1000 = ici da versare.
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