Il Regolamento 1606/2002 sull’ introduzione IAS/IFRS ha come obiettivo dichiarato l’adozione e l’utilizzazione di principi contabili internazionali nella Comunità europea per armonizzare l’informazione finanziaria presentata dalle società al fine di garantire un elevato livello di trasparenza e comparabilità dei bilanci e quindi l’efficiente funzionamento del mercato comunitario dei capitali e del mercato interno. E’ prevista la cogenza di applicare i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) per le società quotate UE nella redazione del bilancio consolidato a partire dal 1° gennaio 2005.
La disposizione concede agli Stati membri la facoltà di prescrivere o autorizzare l’adozione di tali principi per società quotate, nella redazione del bilancio annuale, e per le restanti società sia per il bilancio d’esercizio che per il bilancio consolidato. La facoltà prevista nel provvedimento comunitario ha trovato attuazione in Italia con il D.Lgs. n. 38/2005. Il Regolamento (CE) prevede inoltre una particolare “procedura di omologazione” dei principi contabili internazionali. La finalità dello standard è quello di definire i contenuti generali del bilancio, al fine di assicurare la comparabilità nel tempo e nello spazio dei bilanci della società. Per raggiungere tale obiettivo, lo IAS 1 riporta:
· le considerazioni generali sulla presentazione del bilancio e definizione della relativa responsabilità,
· le linee guida per la struttura del bilancio e
· le considerazioni sul contenuto minimo dei bilanci.
Lo IAS 1 “Presentazione del bilancio d’esercizio” prevede la presenza di un prospetto relativo alla situazione patrimoniale-finanziaria alla fine dell’esercizio; un prospetto di conto economico complessivo dell’esercizio; un prospetto delle variazioni di patrimonio netto dell’esercizio; un rendiconto finanziario dell’esercizio; note, contenenti un elenco dei principi contabili rilevanti e altre informazioni esplicative; un prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria all’inizio del primo esercizio comparativo quando un’entità applica un principio contabile retroattivamente o ridetermina retroattivamente le voci nel proprio bilancio, o quando riclassifica le voci nel proprio bilancio. Il paragrafo 46 chiede, inoltre, che siano opportunamente evidenziate le seguenti informazioni:
· Parte del bilancio cui si sta facendo riferimento (ad es. Stato Patrimoniale);
· Denominazione dell’azienda (entity);
· Bilancio relativo ad una società individuale o ad un gruppo;
· Data o periodo di riferimento o periodo;
· Valuta utilizzata per la predisposizione del bilancio;
· Livello di arrotondamento (ad es. dati in migliaia, milioni, ecc.).
Lo IAS 1 si applica a bilanci delle imprese individuali ed ai bilanci consolidati, a tutti i tipi di società, comprese le banche, le assicurazioni e le altre istituzioni finanziarie, a imprese con finalità di lucro (comprese le imprese operanti nei settori pubblici ed aventi forma di impresa commerciale). Il bilancio è destinato a soddisfare le esigenze di molteplici utilizzatori, i quali non sono nella condizione di poter richiedere alla società informazioni nella forma di specifici documenti atti a soddisfare le loro esigenze.
_________________________________
_________________________________