I compensi erogati ai soci di società commerciali a responsabilità limitata che contestualmente ricoprano anche la carica di amministratori sono stati oggetto di varie interpretazioni e contrasti ai fini delle iscrizioni previdenziali.
Tali interpretazioni non univoche tra loro solo recentemente sono state risolte.
Tali interpretazioni non univoche tra loro solo recentemente sono state risolte.
L’Inps ha ritenuto che tali soci erano obbligati sia alla iscrizione alla Gestione Inps commercianti e sia alla Gestione Separata Inps per le indennità di amministratore. Tale posizione dell’Inps è stata lungamente osteggiata dalla Corte di Cassazione che mediante diverse sentenze ha escluso l’obbligo della doppia iscrizione e contribuzione, affermando che il socio-amministratore avrebbe avuto il solo obbligo di una iscrizione in riferimento all’attività prevalente svolta all’interno della società medesima.
Per dirimere tutto ciò è intervenuto il legislatore che con il decreto legge 78 del 2010 – art. 12 comma 11, ha escluso il criterio della prevalenza nell’esercizio dell’attività del socio ed ha disposto che un soggetto che percecisce un determinato tipo di reddito è tenuto alla iscrizione alla Gestione Separata Inps e ciò indipendentemente che sia iscritto ad altra forma di previdenza.
Tale disposizione, secondo il Legislatore, non è da intendere come una doppia iscrizione ma esclusivamente come il cumulo di due forme di contribuzione scaturenti dalla diversa natura delle prestazioni erogate e dall’essere contestualmente all’interno della società nella posizione di socio lavoratore e amministratore della medesima.
Fonte: Il Sole 24 ore.
Commento Rivista Fiscale Web.
Sebbene siamo d’accordo con tale impostazione che giuridicamente riteniamo corretta, anche in riferimento alla diversa natura delle prestazioni, ci preme commentare tale nuovo norma muovendo una critica di sostanza.
Molto spesso, e ci riferiamo alla maggioranza dei casi, il socio è anche amministratore.
Questi si trova nella posizione di essere contestualmente parte integrante delle risorse lavorative societarie ed amministratore della stessa società. Molto probabilmente percepisce un unico e reale compenso assoggettato alla Gestione Separata per la sua attività nella sua interezza.
Quindi si assiste ad uno sfasamento tra natura della prestazione e contribuzione.
Quindi si assiste ad uno sfasamento tra natura della prestazione e contribuzione.
Il medesimo pagando anche i contributi alla Gestione commercianti o artigiani ha di fatto una doppia imposizione.
Al tempo dovrebbe percepire due indennità pensionistiche con previsioni che lasciano il tempo che trovano soprattutto in riferimento alla Gestione Separata Inps nata da poco.
In realtà sarebbe più conveniente e giusto versare la maggior parte dei contributi alla gestione diretta Inps in quanto al momento non si conosce la reale validità a fini pensionistici della Gestione Separata.
Al tempo dovrebbe percepire due indennità pensionistiche con previsioni che lasciano il tempo che trovano soprattutto in riferimento alla Gestione Separata Inps nata da poco.
In realtà sarebbe più conveniente e giusto versare la maggior parte dei contributi alla gestione diretta Inps in quanto al momento non si conosce la reale validità a fini pensionistici della Gestione Separata.
La soluzione ideale è quella di assumere il socio-amministratore quale quadro-dipendente che svolge sia mansioni di direzione commerciale o produttiva e sia di direzione aziendale quale amministratore. Ci sarebbe l’obbligo da parte della società del versamento dei contributi Inps diretti e si eviterebbe una doppia contribuzione che non rispecchia la realtà lavorativa e quindi contributiva.