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I canoni di locazione devono essere dichiarati anche se non percepiti: lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11158 del 10 05 2013.
Ciò significa che i canoni di locazione non ricevuti dal proprietario e fino a quando il contratto di locazione è ancora in vita, sono sempre da assumere quale imponibile fiscale, come redditi fondiari, che concorrono alla formazione del reddito complessivo del proprietario in relazione al solo fatto di essere titolare di un diritto reale sull’immobile e non alla necessaria percezione di un quantum monetario (ai fini dell’imposizione fiscale) nel caso dei canoni di locazione.
CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA 10 05 2013, n° 11158