Guida all’acconto IVA da versare per il 27-12-2011.

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L’Acconto IVA 2011 da versare entro il 27-12-2011.

Sono obbligati al versamento:
  • I contribuenti mensilizzati che effettuano la liquidazione ed il versamento IVA entro il 16 del mese successivo a quello di competenza;
  • I contribuenti trimestrali che effettuano la liquidazione ed il versamento IVA entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre di competenza (art. 7 DPR 542/99 e articolo 74 comma 4 DPR 633/72);
Il calcolo dell’importo da versare in acconto di “dicembre 2011 per i mensilizzati” e “di ottobre/novembre/dicembre 2011 per i trimestrali può essere effettuato mediante tre diverse metodi:
1) Metodo storico. Con il metodo storico occorre versare l’88% dell’IVA risultante a DEBITO liquidata nel mese di dicembre 2010 (per i contribuenti mensili) e dell’IVA risultante a DEBITO liquidata nel quarto trimestre 2010 (per i contribuenti trimestrali);
La norma principale prevede il versamento attraverso il metodo storico. Eventuali eccedenze di versamento potranno essere utilizzate a compensazione nel 2012 se dalla dichiarazione IVA, dopo aver scomputato l’acconto versato il 27 dicembre scaturisce un credito.

2) Metodo analitico.
La determinazione dell’acconto in questa seconda ipotesi, si basa sulle operazioni realmente effettuate nel 2011,  alla data del 20 Dicembre 2011. In tal  caso si versa interamente l’IVA che risultasse a DEBITO.
L’art. 6 comma 3-bis Legge 405/1990 ha previsto, come detto, il versamento del 100% della somma determinata con tale liquidazione periodica
parziale.
L’importo da versare si determinando calcolando, per il periodo suddetto, l’IVA netta a debito per i periodi suddetti ([1-dicembre 20-dicembre per i mensili] e [1-ottobre 20 dicembre per i trimestrali]). Naturalmente NON SI E’ OBBLIGATO AD ALCUN VERSAMENTO se da tale calcolo scaturisce un credito anche se applicando il metodo storico l’acconto fosse dovuto.

3) Metodo previsionale.  
E’ una determinazione previsionale e quindi non precisa: essa è basata sulla valutazione approssimativa dell’IVA a debito dell’ultimo mese dell’anno 2011 per i contribuenti mensili e del 4° trimestre 2011 per i contribuenti trimestrali. Bisogna fare molta attenzione con l’applicazione di tale metodo, in quanto se successivamente, dalla dichiarazione IVA 2012 scaturisce un debito, e l’importo in acconto è stato pagato in misura inferiore a quello previsto dal metodo storico, si incorre nella sanzione per il ritardato versamento.
 
Quando l’impresa durante l’anno è passata da un tipo di liquidazione periodica ad un altro occorre procedere nel seguente modo:
  •  Nel passaggio da mensile a trimestrale: si applica il metodo storico previsto nella misura dell’ 88% dell’IVA A DEBITO degli ultimi 3 mesi del 2010. 
  • Nel passaggio da trimestrale a mensile: si applica il metodo storico previsto nella misura dell’88% dell’IVA A DEBITO dell’ultimo trimestre 2010 diviso TRE.
 Il
contribuente è obbligato al pagamento dell’acconto solo se la somma da corrispondere sia uguale o superiore ad euro 103,29.

Per il pagamento da effettuare attraverso il modello F24 sezione erario,  bisogna utilizzare i seguenti codici tributo: 

  • 6013 per i contribuenti con liquidazione mensile;  
  • 6035 per i contribuenti con liquidazione trimestrale. 

Non sono tenuti al versamento dell’acconto 2011:
  • I contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso dell’anno 2011 e non hanno effettuato operazioni nei periodi sopra detti;
  • I contribuenti mensilizzati o trimestrali che
    nel 2010 risultavano a credito IVA;
  • I contribuenti in regime speciale agricolo (art. 34 DPR 633/72);
  • I contribuenti che esercitano l’attività di intrattenimento e spettacolo (art. 74 comma 6 DPR 633/72);
  • I contribuenti che hanno aderito al regime dei minimi;
  • I contribuenti che nel corso dell’anno hanno effettuato solo operazioni esenti e/o non imponibili AI FINI IVA.
  • I contribuenti il cui acconto da versare non è superiore a ad euro 103,29.

Articolo a cura di Giuseppe Merola

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