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In periodi come questi in cui si soffre di grande crisi di liquidità è quanto mai necessario centellinare i pagamenti da effettuare senza disperdere inutilmente risorse finanziarie e senza anticipare somme allo Stato che non siano effettivamente dovute.
In altri anni molte aziende in occasione del versamento dell’acconto IVA, previsto per il 27 dicembre, per evitare problemi e perdite di tempo, eseguivano il pagamento tramite l’applicazione del metodo storico senza preoccuparsi di risultare poi successivamente a credito in quanto l’ eccedenza era totalmente utilizzabile mediante compensazione in F24 anche in forma orizzontale.
Adesso anche per le limitazioni introdotte dal D.L. 78/2009, sulle possibilità di compensazioni orizzontali è bene pagare quanto dovuto e non andare in eccedenza per diversi motivi di cui alcuni esposti sopra.
L’obbligo di versamento dell’acconto IVA è stato introdotto dall’art. 6 della Legge 405/90 e successive integrazioni.
Sono tenuti al versamento dell’acconto:
- I contribuenti che liquidano e versano l’Iva mensilmente (art. 1, DPR 100/98);
- I contribuenti che liquidano e versano l’Iva trimestralmente (art. 7, DPR 542/99 e articolo 74, comma 4 del DPR 633/72);
La determinazione dell’acconto in base alla succitata legge può avvenire attraverso 3 diversi metodi ed il contribuente è libero di scegliere quale utilizzare:
1) Metodo storico. La norma prevede il pagamento dell’acconto nella misura dell’88 %:
- dell’iva a debito da liquidazione del mese di dicembre 2009 (per i contribuenti mensili);
- dell’iva a debito da liquidazione del quarto trimestre 2009 (per i contribuenti trimestrali);
L’applicazione di tale metodo potrebbe far scaturire a conguaglio una eccedenza di imposta, quindi a credito, in quanto lo stesso acconto andrà detratto dalla liquidazione annuale dell’Iva 2010, sia pur vero che preserva e tutela maggiormente il contribuente dal rischio di eventuali sanzioni nei casi in cui lo stesso acconto sia versato per un importo inferiore di quello risultante dal calcolo effettuato con il metodo storico e dalla liquidazione annuale risulti un debito.
Occorre puntualizzare che la disposizione principale richiede il versamento mediante l’applicazione del metodo storico ed è a questo a cui bisogna far riferimento.
Facciamo un esempio:
IVA DEBITO DICEMBRE 2009 € 1000,00
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IVA DOVUTA PER DICEMBRE 2010 € 880,00 (in base al metodo storico 88% di € 1000,00)
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IVA VERSATA EFFETTIVAMENTE AL 27-12-2010 € 500,00
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LIQUIDAZIONE IVA ANNUALE AL 16-03-2011 € 200,00 A DEBITO
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IL CONTRIBUENTE IL TAL CASO INCORRE NELLA SANZIONE PER IL RITARDO NEL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 200,00 IN QUANTO AVREBBE DOVUTO VERSARE € 700,00 IN ACCONTO PER RISPETTARE LA POSSIBILITA’ DI ESIMERSI DAL PAGAMENTO TRAMITE IL METODO STORICO.
2) Metodo analitico.
Il calcolo in questo caso si basa sulle operazioni realmente effettuate alla data del 20 Dicembre 2010.
L’art. 6 al comma 3/bis della L. 405/90 prevede il versamento del 100 per cento della somma determinata con tale liquidazione periodica parziale.
L’IVA da pagare in acconto in questo caso si calcola sulle operazioni attive effettuate dal 1° al 20 Dicembre 2010 per coloro che si trovano in regime di liquidazione mensile e dal 1° Ottobre al 20 Dicembre per coloro che liquidano l’IVA con cadenza trimestrale da cui occorre detrarre l’IVA sulle operazioni passive (dal 1° al 20 dicembre per i mensili e dal 1° Ottobre al 20 Dicembre per i trimestrali).
3) Metodo previsionale.
E’ un calcolo che si basa su una stima che il contribuente effettua sui volumi totali prodotti per l’intero anno 2010 rispetto all’anno precedente.
Con il metodo previsionale non si effettua un vero calcolo preciso di quanto dovuto o eventualmente non dovuto a titolo di acconto IVA, ma lo stesso si basa su una stima del contribuente che ritiene con una certa ragionevolezza che l’IVA a debito di dicembre o del 4° trimestre 2010 sia inferiore all’iva a debito per gli stessi periodi del 2009. E’ da ricordare che qualora l’importo IVA a debito scaturente dalla liquidazione annuale risultasse superiore a quanto versato con l’applicazione di tale metodo si incorrerebbe nella sanzione amministrativa prevista.
Nel caso in cui il contribuente si renda conto successivamente di aver pagato un acconto minore di quanto risulta dalle predette liquidazioni a conguaglio potrà in ogni caso avvalersi del ravvedimento operoso.
Nel caso l’azienda nel corso dell’anno sia passata da un regime IVA all’altro occorre operare nel seguente modo:
- Variazione da mensile a trimestrale: la base di calcolo dell’ 88% sono le liquidazioni degli ultimi 3 mesi del 2009.
- Variazione da trimestrale a mensile: la base di calcolo dell’88% si calcola sull’iva dell’ultimo trimestre 2009 divis per tre.
Il contribuente sarà obbligato al versamento dell’acconto solo se l’importo sia uguale o superiore ad € 103,29 tramite i seguenti codici:
- 6013 per i contribuenti con liquidazione dell’IVA mensile;
- 6035 per i contribuenti con liquidazione dell’IVA trimestrale.
E’ il caso ancora di ricordare quali sono i soggetti non tenuti al versamento dell’acconto IVA 2010:
- Coloro che cessano l’attività nel corso del 2010 e non hanno effettuato operazioni nei periodi suddetti;
- I contribuenti che nel periodo di dicembre 2009 (per i mensili) e del quarto trimestre 2009 (per i trimestrali) risultavano a credito IVA.
- I contribuenti soggetti al regime speciale agricolo (articolo 34 del DPR 633/72);
- Coloro che esercitano attività di intrattenimento (articolo 74, comma 6, del DPR 633/72);
- Coloro che hanno aderito al regime dei minimi;
- Soggetti che hanno effettuato solo operazioni esenti o non imponibili ai fini Iva.
- Importo dell’acconto inferiore a ad € 103,29.
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