Gli oneri documentali del credito d’imposta beni strumentali

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La nuova disciplina introdotta dall’articolo 1, commi 184–197, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) e sostitutiva, per l’annualità 2020, delle normative previgenti in materia di super e iper ammortamento, impone ai soggetti beneficiari un inedito onere documentale da attivare prima del perfezionamento dell’investimento.

Il comma 195 dispone in particolare che “ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili”.

La documentazione idonea a dimostrare la spettanza del beneficio consiste nelle fatture e negli “altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati”.

Le fatture e tutti gli altri documenti inerenti l’investimento devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni della Legge di Bilancio 2020, ivi intendendo una dicitura similare alla seguente: “Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 184-194, Legge 160 del 27.12.2019”.

L’inadempienza di tale onere documentale può arrecare al beneficiario del credito d’imposta, in sede di controllo dell’Agenzia delle entrate, la grave conseguenza consistente nella revoca dell’agevolazione.

Ne deriva l’importanza, per i potenziali beneficiari, di attivarsi tempestivamente con i rispettivi fornitori dei beni, onde garantire la presenza del riferimento di Legge in ogni documento attestante l’investimento, rammentando che tale onere grava indistintamente:

  • sia sui beni materiali strumentali nuovi diversi dai beni materiali 4.0 inclusi nell’allegato A annesso alla Legge di Bilancio 2017 e di cui all’articolo 1,

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