L’ordinamento tributario italiano prevede una nutrita schiera di istituti cosiddetti “deflattivi del contenzioso tributario”, volti a consentire:
- Una riduzione delle sanzioni nel caso in cui le pretese del fisco siano valide;
- L’annullamento dell’atto impositivo nel caso in cui l’atto sia illegittimo.
Tali strumenti hanno lo scopo di evitare il ricorso alla giustizia tributaria e risolvere in via bonaria la controversia con l’Ufficio.
Dal 1-04-2012 è stato introdotto un nuovo strumento deflattivo del contenzioso che riguarda la mediazione tributaria obbligatoria a cui abbiamo dedicato un articolo a parte che potrete leggere qui.
Le pretese avanzate dal Fisco nei confronti dei contribuenti si materializzano tramite l’emissione di atti impositivi che normalmente sono:
- avvisi di accertamanto e cartelle di pagamento emanati a seguito di verifiche fiscali eseguite direttamente presso la sede dell’Impresa, sia da parte della Guardia di Finanza che da parte dell’Agenzia delle Entrate, detti controlli sostanziali;
- avvisi di accertamento emessi direttamente dagli Uffici (senza accesso in azienda) sulla base di istruttorie volte a verificare l’attendibilità di quanto dichiarato dal contribuente, sulla base di valutazioni di diversi fattori, tra cui l’analisi dello scostamento dagli studi di settore o dal redditometro.
Dopo l’emanazione del decreto sviluppo anche “sulla base della fantomatica < > della gestione aziendale:
· In base ai controlli automatizzati ai sensi dell’art. 36 bis DPR 600/72;
· In base ai controlli documentali allegati alle dichiarazioni dei redditi ai sensi dell’art. 36 ter DPR 600/72;
se il contribuente non si attiva per la loro definizione c.d. bonaria o non si attiva per instaurare il contenzioso, l’Agenzia delle Entrate iscrive a ruolo le somme richieste incaricando Equitalia di riscuotere coattivamente quanto preteso al contribuente.
ACCERTAMENTI ESECUTIVI.
Dal 1 luglio cambiano radicalmente le regole, l’avviso di accertamento diventa “ esecutivo” decorsi 60 giorni dalla sua notifica.
Dopo 90 giorni, in caso di inerzia del contribuente, l’atto ha il potere dell’esecuzione forzata a danno del contribuente.
L’avviso di accertamento non impugnato diventa automaticamente esecutivo con tutte le conseguenze che vedremo, senza il passaggio dall’iscrizione a ruolo presso il concessionario della Riscossione.
INFATTI GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO emessi e notificati dopo il 1 luglio 2011:
- diventano IMMEDIATAMENTE ESECUTIVI, in caso di inerzia del contribuente, dopo IL TERMINE DI 60 gg.;
- diventano atti che consentono l’esecuzione forzata dopo 90 gg. dalla notifica e decorsi 30 gg. dal termine per la proposizione del Ricorso (sempre in caso di inerzia del contribuente).
Detto questo, il contribuente, nel momento in cui è raggiunto da un avviso di accertamento, avrà molto più interesse alla definzione bonaria della pretesa tributaria, tramite l’utilizzo degli strumenti deflattivi del contenzioso, anche perchè se intende ricorrere in Commissione Tributaria, dovrà pagare subito il 50% delle imposte indicate nell’avviso impugnato, salvo la possibilità di chiedere una sospensione di 120 giorni.
OVVIAMENTE QUALORA L’AVVISO DI ACCERTAMENTO SIA TALMENTE INIQUO ED INFONDATO CONSIGLIAMO DI ESPERIRE IL RICORSO IMMEDIATAMENTE.
Quindi, quando possibile e non ci troviamo di fronte ad un accertamento completamente infondato, la definizione bonaria diventa ancora più vantaggiosa, senza instaurare tout court una lite tributaria tramite ricorso al Giudice (proprio per il fatto che in primis la promozione del Ricorso Tributario comporta in ogni caso l’obbligo di versare il 50% di quanto richiesto dal Fisco a titolo di IRPEF/IRES/IVA/IRAP).
Si ricorda ancora che, in linea di principio, esiste sempre la possibilità di esercitare il diritto all’autotutela mediante l’invio di una semplice istanza che contenga le doglianze del contribuente anche quando sono decorsi i termini per la proposizione del ricorso.
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Gli strumenti per evitare il contenzioso.
1) Adesione ai p.v.c. (Processi verbali di constatazione elevati dalla G.d.F.)
E’ possibile aderire integralmente a quanto verificato dagli Organi di controllo (es. Guardia di Finanza) nel processo verbale di constatazione ed in tal caso le sanzioni sono ridotte ad 1/6 del minimo edittale. (ciò dal 1 febbraio 2011, in precedenza la riduzione era di un ottavo).
L’Istituto non ha avuto molti riscontri in quanto come detto la definizione agevolata è possibile solo accettando integralmente i rilievi elevati nel verbale senza alcuna possibilità di chiedere rettifiche parziali.
L’ADESIONE DEVE AVVENIRE, A PENA DI DECADENZA, ENTRO 30 GG. DALLA CONSEGNA MATERIALE DEL VERBALE DI CONSTATAZIONE MEDIANTE COMUNICAZIONE DA INVIARE ALLO STESSO ORGANO DI CONTROLLO.
2) Adesione agli inviti al contraddittorio.
L’invito al contraddittorio, inviato dall’Ufficio al contribuente, ai sensi dell’art.5 del D.lgs. 218/97, ai fini della definizione agevolata (accertamento con adesione) permette l’ archiviazione dell’avviso di accertamento tramite l’accettazione integrale delle somme pretese dal Fisco; si ricorda che anche in questo caso la riduzione delle sanzioni è pari ad un 1/6 del minimo edittale.
Al fine di dare uniformità “dell’accertamento con adesione” ai “verbali di constatazione”, l’art. 27 del D.L. 185/98, ha inserito, nell’ordinamento tributario l’adesione agli inviti al contraddittorio, disciplinata dal comma 1-bis dell’art. 5 d.lgs. 218/97, consentendo al contribuente di aderire direttamente ai contenuti dell’invito.
Non è possibile l’adesione all’invito al contradditorio nel caso in cui il contribuente abbia già ricevuto un verbale della G.D.F. per il quale è possibile la definizione.
La definizione è possibile anche per le imposte di registro, di successione ed ipo-catastali oltre che per le Imposte dirette, IVA, IRAP.
TUTTI GLI ISTITUTI SOPRA ESPOSTI, PRIMA DELLA LEGGE DI STABILITA’ PREVEDEVANO UNA RIDUZIONE DELLE SANZIONI PARI AD 1/8 DEI MINIMI EDITTALI (30%) , CONTRO 1/6 PREVISTI DAL 1 FEBBRAIO 2011-
3) Accertamento con adesione.
Il contribuente ricevendo l’avviso di accertamento può chiedere all’Ufficio, prima della scadenza dei termini per la proposizione del ricorso, l’accertamento con adesione, sempre ai fini della definizione agevolata.
Diversamente dai due precedenti istituti, però, il contribuente può chiedere la rideterminazione delle somme richieste dall’Ufficio opponendo elementi documentali che permettano all’Ufficio di ridurre le proprie pretese tributarie.
Tale procedura, prevista dall’art. 6 co.2 del d.lgs. 218/97 consente al contribuente ed anche all’Agenzia di raggiungere un accordo che contenga una soluzione concordata DELLE RETTIFICHE da operare NELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO. Il tutto concludendosi, laddove né ricorrano i presupposti, in una rideterminazione dell’imponibile contenuto nell’avviso. (N.b.: La riduzione delle sanzioni per l’accertamento con adesione dal 1-02-2011 scende ad 1/3 del minimo contro ¼ applicabile in precedenza).
Tale Istituto è ideale quando ci si trova di fronte ad avvisi di accertamento che hanno un ampio margine di manovra da parte del contribuente.
E’ il caso degli avvisi di accertamento induttivi o analitico-induttivi, fondati ad esempio su presunzioni da studi di settore, redditometro, ecc. e non vi sono elementi reali che avvalorano le pretese del Fisco.
4) Acquiescenza.Il contribuente raggiunto da avviso di accertamento può versare gli importi richiesti entro il termine per la proposizione del ricorso tramite acquiescenza, usufruendo della riduzione delle sanzioni pari ad un terzo dell’irrogato.Quando l’atto non è preceduto né da un verbale definibile né da un invito al contraddittorio, la riduzione delle sanzioni è pari a un sesto del minimo.
Con tale strumento deflattivo, il contribuente, rinuncia all’istanza di adesione e alla proposizione del ricorso, si impegna a versare le somme entro il termine per ricorrere in commissione tributaria, ed accetta integralmente la rettifica dell’ufficio, non essendo possibile un’acquiescenza solo parziale.
Solo per menzione ci sono altri istituti deflattivi del contenzioso oltre a quelli esposti :
ACQUIESCENZA “RINFORZATA”
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
RAVVEDIMENTO OPEROSO
DEFINIZIONE DEGLI “AVVISI BONARI”
Ed in ultimo a partire dal 1-04-2012 è stato introdotto la MEDIAZIONE TRIBUTARIA, per la quale come sopra detto abbiamo dedicato un articolo a parte che potrete leggere da questo link.
Disponibili a chiarimenti che potrete postare nei commenti, previa registrazione al nostro sito.