Il settore, a quanto pare, solo nel 2010 (dati AGIPRONEWS) avrebbe incassato 3 miliardi di euro.
Si ricorda che gli incassi relativi a vincite derivanti da partecipazione a giochi in rete rientrano nell’ambito impositivo fiscale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 67 c.1 lettera d) del Tuir, secondo il quale costituiscono redditi diversi <
Occorre anche puntualizzare che è diverso il caso previsto dall’articolo 30 del D.P.R. 600 del 1973, il quale dispone che se tali vincite o premi siano corrisposti dallo Stato e/o da persone giuridiche pubbliche o private o dai soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 23 dello stesso decreto, esse sono assoggettate ad una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta con facoltà di rivalsa. In questo caso l’obbligo fiscale è assolto.
Quindi per fare un esempio pratico:
- le vincite che vengono tassate operando la ritenuta a titolo d’imposta non devono essere dichiarate nella denuncia dei redditi.
- le vincite invece ricevute dalle suddette società di “Poker On Line”, sia italiane che estere, sono soggette ad imposizione in Italia quando:
1) il giocatore percettore sia residente in Italia anche se le somme siano corrisposte da società estere.
nel caso in cui la società erogante abbia la sede legale ed effettiva all’estero e comunque sulle vincite abbia operato una trattenuta a titolo di imposta (versata quindi allo stato estero), occorrerà verificare caso per caso, se si possano decurtare, dalle imposte italiane, le tasse già pagate presso lo Stato in cui ha la sede il soggetto erogante.
Ciò ovviamente dipenderà dalle convenzioni tra Stati.
Si ritiene comunque che normalmente il pagamento avvenga senza alcuna trattenuta e per questo i controlli in corso.