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Garante Privacy: come tutelare i dati giudiziari dei lavoratori dipendenti

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#pinomerola

Pubblicata la Newsletter del Garante n. 429 in data 3 luglio 2017 inerente il trattamento di dati giudiziari dei dipendenti in una società.

Niente trattamento senza base giuridica: lo ha chiarito definitivamente il Garante per la protezione dei dati personali ha rigettato l’istanza di una società che chiedeva di essere autorizzata ad espletare un trattamento di dati giudiziari dei propri dipendenti non previsto da una adeguata base giuridica.

Il caso riguarda una società, che gestisce ed eroga servizi per la clientela pubblica e privata che fine di ottemperare ad una richiesta contrattuale, intendeva raccogliere e utilizzare le informazioni presenti nel casellario giudiziale fornito dai propri dipendenti e comunicarle a una società appaltante.

Il trattamento dei dati giudiziari sarebbe stato finalizzato a consentire alla stessa appaltante di poter esprimere il proprio gradimento nei confronti dei dipendenti impiegati (inquadrati come manovali e pulitori) nell’espletamento dei servizi a bordo dei treni.

Con Autorizzazione n. 7/2016 il Garante ha autorizzato i datori di lavoro al trattamento dei dati giudiziari, qualora questo sia “indispensabile per […] adempiere o esigere l’adempimento di specifici obblighi o eseguire specifici compiti previsti da leggi, dalla normativa dell’Unione europea, da regolamenti o da contratti collettivi, anche aziendali, e ai soli fini della gestione del rapporto di lavoro” e, dato che la società non ha indicato una base giuridica (legislativa, regolamentare o contrattuale) adeguata a legittimare il trattamento, da parte della società appaltante, dei dati giudiziari alla stregua di quanto previsto dalla citata Autorizzazione, non sussistono i presupposti per l’adozione di una autorizzazione specifica al trattamento dei dati giudiziari nei termini prospettati nella richiesta formulata dalla società

Inoltre, la stessa società non ha indicato una idonea base giuridica in relazione alla prospettata comunicazione dei dati giudiziari alla società appaltante, e non ha fornito sufficienti elementi istruttori al fine di poter effettuare una compiuta valutazione del caso.

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