Ridotta la franchigia di esenzione dalle imposte sui redditi spettante ai frontalieri.
Per gli anni precedenti era stata concessa per euro 8.000.00, mentre per il 2012, anche se confermata, è stata fissata in euro 6.700,00.
Spetta ai soggetti residenti in Italia che percepiscono redditi da lavoro dipendente e che quotidiamente si recano all’estero per svolgere la prestazione lavorativa cosidetti frontalieri. Per Estero, in questo caso, si intendono i Paesi limitrofi all’Italia e le zone oltre frontiera quali ad esempio: l’Austria, S.Marino, la Francia, Città del Vaticano, il Principato di Monaco.
Detrazioni per familiari a carico per i soggetti non residenti.
E’ stata riconfermata la SPETTANZA della detrazione per carichi di famiglia a beneficio dei «non residenti», come introdotta dalla Legge 244/2007 (Finanziaria 2008), che ha derogato al disposto previsto dal comma 3, art.24 del DPR 917/73 (TUIR).
Tale detrazione fiscale viene riconosciuta ai soggetti non residenti nel momento in cui possano dimostrare:
- che i familiari a carico non percepiscono singolarmente redditi annui superiori ad euro 2840,51 al lordo degli oneri deducibili;
- che in tale computo sono inseriti anche eventuali redditi percepiti dai familiari fuori dal territorio dello Stato Italiano;
- che il soggetto non residente destinatario della detrazione non beneficia nello Stato di residenza di alcuno sgravio fiscale per carichi di famiglia.
I contribuenti “alluvionati” colpiti da eventi metereologici eccezionali avvenuti nel 2011, residenti nei territori delle Province di La Spezia, Massa Carrara, Genova, Livorno, Messina, Matera e del comune di Ginosa (nella provincia di Taranto), per gli adempimenti relativi ai versamenti di imposte e contributi previdenziali ed assistenziali e contro gli infortuni, potranno usufruire della proroga, appositamente prevista per i contribuenti alluvionati, fino al 30 giugno 2012.
I pagamenti degli importi sospesi riprenderanno dal 16-07-2012, in maniera rateizzata, e fino a 6 rate mensili di eguale importo.
Proroga di due anni per l’incentivazione al rientro dei “cervelli”.
Sono prorogati fino al 2015 i benefici fiscali previsti “per il rientro dei cervelli” per incentivare, in sostanza. il rientro nel nostro Paese dei cittadini comunitari che abbiano maturato all’estero esperienze significative di ordine culturale e professionale.
I requisiti posseduti previsti dalla Legge 238 del 2010 attribuiscono un beneficio fiscsale prorogato di due anni e cioè fino al 31-12-2015 rispetto al previgente termine del 31-12-2013.
L’agevolazione riguarda il riconoscimento di una soglia di esenzione della base imponibile IRPEF.
Essi infatti sono tenuti a dichiarare il 20% del reddito imponibile se donne, ed il 30% del reddito imponibile se uomini purchè laureati e nati dopo il 1° gennaio 1969, quando vengano assunti o intraprendano in proprio un’attività di lavoro autonomo o di impresa nel territorio dello Stato Italiano e contestualmente trasferiscano il domicilio o la residenza nel nostro Paese.
Tali soggetti devono anche possedere alla data del 20-01-2009 un titolo universitario anche post laurea e la residenza in Italia per almeno 2 anni, ed aver svolto all’estero. negli ultimi 24 mesi, un’attività di lavoro dipendente o autonoma.
L’agevolazione spetta anche ai cittadini europei che possiedono i requisiti, in questo caso, a partire dal 20 gennaio 2009 e non alla data del 20 gennaio 2009.
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