L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per richiedere il fondo perduto da parte di quei contribuenti con sede in comuni montani calamitosi.
Trattasi della riapertura dell’art. 25 del dl. 34 / 2020 che appunto permetterà ai contribuenti che non l’abbiamo già richiesto il contributo previsto per coloro che hanno sede operativa e domicilio fiscale nei comuni montani colpiti da eventi calamitosi.
Come detto è pronto il modello inviabile dalla sezione “fatture e corrispettivi” della propria area riservata dell’Agenzia delle Entrate, per quelle imprese colpite da eventi calamitosi classificati come “totalmente montani”. Potranno presentare l’istanza coloro che non l’avevano già inviata tra il 15 giugno ed il 13 agosto 2020.
Le domande dovranno essere trasmesse entro il 24 febbraio 2021 prossimo, mediante accesso ai servizi on line nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
IN EFFETTI COLORO CHE NON HANNO POTUTO OTTENERE IL FONDO PERDUTO DEL 25% SULLA DIFFERENZA IN PERDITA TRA APRILE 2019 E APRILE 2020, DEL 15% O DEL 10%, IN RAPPORTO AL VOLUME DI AFFARI 2019 RISPETTIVAMENTE FINO A 400 MILA EURO, DA 400 MILA EURO A 1 MILIONE DI EURO, E DA 1 MILIONE DI EURO A 5 MILIONI DI EURO, CON SEDE OPERATIVA O DOMICILIO FISCALE, RESIDENTI IN COMUNI TOTALMENTE MONTANTI CHE HANNO SUBITO EVENTI CALAMITOSI, POSSONO FARLO CON LA RIAPERTURA DEI TERMINI E L’APPROVAZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE FINO AL 24 FEBBRAIO 2021.
Come esplicitamente previsto dalla normativa di cui all’art. 25 del dl. 34 /2020, le domanda, per coloro che ne hanno diritto, potranno essere presentate “entro trenta giorni dalla data di riavvio della procedura telematica per la presentazione della medesima di istanza di fondo perduto, come definita con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. A tal fine l’Agenzia delle entrate, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, riavvia la procedura telematica e disciplina le modalità attuative ai sensi del citato articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020”, APPUNTO PER I RESIDENTI IN COMUNI ESCLUSIVAMENTE MONTANI COLPITI DA EVENTI CALAMITOSI.