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Fondo perduto: inizio attività nel 2019 spetta sempre — anche senza calo e addirittura con aumento

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PER LE ATTIVITA’ INIZIATE NEL 2019, 2020 E 2021 FINO AL 22 MARZO, IL FONDO PERDUTO MINIMO SPETTA SEMPRE.

Il calcolo del fondo perduto istituito dal dl 41 pubblicato nella gazzetta ufficiale del 22 marzo 2021 (decreto sostegni) è molto semplice: basta determinare la media mensile degli incassi del 2019 rispetto alla media mensile degli incassi del 2020,

e se quest’ultima, dato dalla somma delle operazioni attive, fatture emesse e corrispettivi, evidenzia un calo del 30% rispetto al fatturatato-corrispettivi 2019, spetta il ristoro come per legge con un minimo di 1000 euro per i titolari di partita iva individuale, e 2000 euro per le società commerciali.

QUESTO CALCOLO, POTREBBE ANCHE NON DARE DIRITTO A NESSUN RISTORO, MA SOLO QUANDO IL CALO RIGUARDA UNA ATTIVITA’ INIZIATA NEL 2018.

PER LE ATTIVITA’ INIZIATE NEL 2019, 2020 E 2021 FINO AL 22 MARZO, IL CONTRIBUTO MINIMO SPETTA SEMPRE.

INFATTI COLORO che hanno iniziato l’attività con apertura della partita IVA dopo il 31-12-2018, quindi nel corso del 2019, anche se questo raffronto non determini un calo di fatturato del 2020 rispetto al 2019, o addirittura un aumento del fatturato del 2020 rispetto al 2019, il contributo a fondo perduto spetta sempre, con gli importi minimi di 1000 euro e 2000 euro, a seconda se trattasi di partita iva individuale o società.

Poi coloro che hanno aperto la partita iva nel 2020 e fino al 21 marzo 2021, non avendo un parametro di fatturato e corrispettivi per calcolare un calo hanno sempre diritto al contributo minimo di euro 1000 e euro 2000.

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