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La CASSAZIONE si é espressa sulla possibilitá di escutere il “Fondo Patrimoniale”, creato dal debitore di TRIBUTI verso lo Stato, mediante l’accertamento che la sua costituzione possa essere considerata operazione fraudolenta ex art 11 D.Lgs. 74/2000, in quanto sottrazione di attività mobiliari ed immobiliari che sarebbero state escusse dal Fisco per la soddisfazione dei propri crediti tributari verso il soggetto debitore medesimo.
I Giudici togati hanno affermato che la costituzione di un Fondo Patrimoniale effettuata del debitore non integra, oggettivamente, il rilievo penale, quale sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 74/2000.
Per poterla considerare operazione “delittuosa”, occorre dimostrare che essa sia stata posta in essere al solo scopo di sottrarsi al pagamento dei DEBITI TRIBUTARI (del soggetto o soggetti che hanno costituito il FONDO).
Occorre valutare infatti tutti gli aspetti della operazione economica posta in essere dal debitore al fine di dimostrare l’eventuale abuso dello strumento giuridico, all’esclusivo scopo di sottrarsi al pagamento delle pendenze debitorie verso il Fisco.
L’effettuazione di operazioni fraudolente non è accertata asetticamente con comportamenti istantanei e meramente oggettivi attivati dal contribuente.
Per la rilevanza penale di tale atti dispositivi occorre invece dimostrare che un complesso di operazioni e comportamenti posti in essere dal contribuente possano ricondurre con logica certezza all’ idoneità necessaria per essere considerati delittuosi quali operazioni fraudolente.
Ciò anche nella valutazione dei tempi in cui tali atti illeciti sarebbero stati compiuti, in funzione della decorrenza della prescrizione per il quale bisogna far riferimento alla conclusione dell’attività procedimentale capace di paralizzare l’azione esecutiva dell’amministrazione.
ISTITUTO DEL FONDO PATRIMONIALE. ART. 167 e ss. del C.C.
Si ricorda che nel diritto civile IL FONDO PATRIMONIALE è un complesso di beni, mobili e immobili, costituito al fine della soddisfazione dei bisogni della FAMIGLIA. La sua costituzione può essere effettuata sia dai coniugi che da parte di un terzo.
Il FONDO PATRIMONIALE ha sostituito “la dote ed il patrimonio familiare” ed è disciplinato dagli artt. 167 e ss. del CODICE CIVILE.
L’aspetto importante, da cui scaturisce la sentenza sopra commentata, è che il FONDO PATRIMONIALE non è aggredibile forzosamente dai creditori dei singoli soggetti che l’hanno costituito in quanto considerato dalla dottrina “PATRIMONIO SEPARATO”.
Tale ombrello patrimoniale di cui beneficia il FONDO , viene meno, appunto, nel momento in cui si dimostri che la sua costituzione da parte del debitore costituisce, nel suo complesso, operazione fraudolenta posta in essere al solo scopo di sottrarsi al pagamento dei propri debiti personali; accertamento che in caso positivo rileva sia penalmente e sia ai fini dell’esperibilità dell’azione revocatoria dell’atto dispositivo ed istitutivo del FONDO PATRIMONIALE medesimo.