I fondi di quiescenza, da riepilogarsi alla voce B.1 del passivo dello Stato Patrimoniale accolgono accantonamenti che l’azienda effettua per corrispondere in futuro indennità di fine rapporto o pensioni integrative a propri collaboratori. Pertanto, essi fronteggiano uscite future certe nell’esistenza ma indeterminate nell’ammontare e nella data di scadenza, in quanto condizionate da eventi futuri quali la durata del rapporto di lavoro con i vari soggetti interessati. Gli importi degli accantonamenti annuali sono stimabili con buona approssimazione derivando dalle regole sancite nei contratti di lavoro.
I fondi di quiescenza differiscono dal fondo di indennità di fine rapporto a personale dipendente obbligatorio (articolo 2120 Codice civile, riepilogato in bilancio alla voce C del passivo dello Stato Patrimoniale). Si tratta di fondi che consistono in:
· fondi a favore dei dipendenti quali fondi pensione o fondi per indennità di fine rapporto integrative di quella cogente per legge,
· fondi indennità a collaboratori non legati da rapporto di lavoro dipendente.
In particolare, questi ultimi sono riferiti a due classi di soggetti: i collaboratori coordinati e continuativi e gli agenti rappresentanti. Tra i fondi indennità a collaboratori coordinati e continuativi, il fondo per indennità di fine rapporto degli amministratori costituisce una fattispecie rilevante. Recentemente tale forma di remunerazione per gli amministratori, da istituirsi su base volontaria, ha avuto una diffusione crescente per lo sviluppo di pratiche di remunerazione integrativa a favore di soggetti coinvolti nella gestione aziendale e coincidenti con i proprietari.
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