Durante la gestione aziendale, può rendersi necessario procedere ad una profonda ristrutturazione aziendale dovuta ad un mutamento di strategia aziendale. Tali strategie sono deliberate per fronteggiare situazioni di crisi. Tuttavia, non sono rari r casi nei quali, pur in assenza di crisi aziendali, i vertici decidano di concentrarsi su determinate aree di affari, disimpegnandosi dalle altre. Queste ristrutturazioni comportano generalmente la cessione di interi rami aziendali, stabilimenti, reparti produttivi. A seguito di tali dismissioni, l’azienda si trova costretta a sostenete oneri definibili come “costi di uscita”. Questi oneri possono essere connessi sia alla dismissione di fattori produttivi pluriennali, sia alle risorse umane, sia a relazioni con i clienti ed i fornitori.
Quando la decisione di effettuare una tale ristrutturazione è deliberata in modo formale dall’organo amministrativo e prevede le future operazioni da compiere, dal punto di vista contabile per la stessa azienda si tratta di stanziare un apposito fondo spese con contropartita un costo d’esercizio. Il costo deve essere considerato di competenze dell’esercizio in cui è deliberato il piano, sebbene tali oneri si manifesteranno solo in futuro, poiché nell’esercizio si erano già verificate le premesse che rendevano necessaria tale delibera per salvaguardare le condizioni di economicità. Il documento 19 prevede e dispone che per lo stanziamento di questo fondo, oltre alle predette condizioni, sia necessario che i futuri costi possano essere attendibilmente stimati. Il costo che si origina deve essere considerato di natura straordinaria (voce E.21 del Conto Economico). La Nota Integrativa deve fornire un’adeguata informazione sui criteri adottati per valutare gli oneri futuri, gli accantonamenti e gli utilizzi del fondo in parola. E’ opportuno che la politica di ristrutturazione sia adeguatamente illustrata nella Relazione sulla Gestione.
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