Fisco, l’incarico prematuro al patrocinante è inaccettabile per la Cassazione

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Fisco, la Corte ribadisce assurda questa procedura

Fisco, la Cassazione vede inaccettabile l’incarico prematuro al patrocinante. Quindi è inammissibile il ricorso in Cassazione per difetto di procura se questa non è rilasciata in maniera specifica dopo la pubblicazione della sentenza. Questo è quanto emerso dalla Corte con la sentenza dello scorso 15 gennaio che rifiutato il ricorso in Cassazione in quanto la procura speciale ai difensori era stata rilasciata con un margine in appello.

L’articolo 35 del codice di procedura civile dice che il ricorso diretto alla Corte di Cassazione deve essere sottoscritto da un avvocato iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione e munito allo stesso tempo di una procura speciale. Secondo i giudici di legittimità, questa norma deve essere intesa nel senso che la procura stessa è rilasciata ai fini della proposizione del ricorso per Cassazione, con uno specifico riferimento alla fase di legittimità. I giudici della Corte, ai fini di una valida proposizione del ricorso per Cassazione, richiedono non solo che la stessa non possa essere rilasciata a margine o per atti diversi dal ricorso. Questo cita l’articolo: “esigenza, coerente con il principio del giusto processo, di assicurare la certezza giuridica della riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa”. I giudici hanno anche specificato che l’ipotesi posta alla loro attenzione è quella di insistenza della procura ad litem. In questi casi, sempre secondo i giudici di legittimità, l’attività del difensore non specifica alcun effetto sulla parte e resta attività processuale in cui lo stesso legale assume in maniera esclusiva la responsabilità in maniera diversa di quanto accade. Nelle ipotesi di invalidità della procura a litem, la parte rappresentata assume le vesti di potenziale destinataria delle situazioni derivanti allo stesso processo. Questa tutta la procedura dove l’incarico prematuro al patrocinante è inaccettabile dalla Corte di Cassazione, che ribadisce a fondo questa procedura.

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