Con Circolare pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate n. 18/E avente ad oggetto la disciplina delle Infrastrutture di reti pubbliche, come sancito e previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 33 del 2016, che ha apportato revisioni all’art. 86, comma 3, del Codice delle comunicazioni elettroniche (nel seguito CCE), è stato introdotto il seguente periodo: “Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all’interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale.”.
La nuova previsione normativa, sebbene preveda l’esclusione delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione dal novero delle “unità immobiliari” e dal computo della rendita catastale, non vieta peraltro che tali beni possano comunque formare oggetto di iscrizione in catasto, ancorché senza attribuzione di rendita catastale, in quanto il Catasto assume una funzione di natura fiscale, ma pure di natura civilistica (identificazione dei beni immobili per il trasferimento o la costituzione di diritti reali) ed inventariale. Si prevede, dunque, la possibilità di iscrizione in catasto, ai soli fini della loro identificazione, di una serie di beni immobili che non sono considerati suscettibili di produrre un reddito proprio e sono pertanto censiti senza attribuzione di rendita catastale. E’ necessario integrare il quadro con una nuova categoria catastale, denominata F/7 – Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione – nella quale tali infrastrutture possono essere censite, senza attribuzione di rendita catastale, con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d’uso.