La C.T.R. Lombardia accogliendo le doglianze di un contribuente raggiunto da un avviso di accertamento basato sugli studi di settore ha condannato il fisco alle spese di lite.
Con la sentenza n. 101/19/11, la CTR Lombarda ha accolto la richiesta di un contribuente per l’annullamento di un accertamento basato sugli studi di settore, essendo il ricorso il linea con la consolidata giurisprudenza in materia.
Secondo i giudici di II grado il contribuente non sarebbe stato costretto ad instaurare un contenzioso tributario se l’Ufficio avesse individuato il palese contrasto tra l’atto impositivo, emesso, ed i principi ormai conclamati dalla Giurisprudenza di Cassazione in materia di studi di settore; avrebbe potuto cioè, in piena autonomia annullare l’accertamento in autotutela.
Si deve tenere in debito conto comunque che il potere di autotutela non è certamente libero, ma l’Ufficio deve però “mediare” il diritto, dell’Amministrazione finanziaria, all’esazione dei tributi con “il diritto del contribuente a non ricevere pretese fiscali indebite”.
La Commssione in pratica ha appurato che il contribuente è stato costretto ad instaurare un contenzioso tributario, a causa dell’omissione dell’Ufficio, che se avesse applicato i principi generali dell’istituto dell’autotutela avrebbe annullato l’atto illegittimo in sede amministrativa.
Tale comportamento dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 92 del codice di procedura civile esclude la possibilità di compensare le spese di lite gravanti quindi interamente sull’Ufficio.
Fonte: Bdcnews24.
Commento Rfw:
E’ una sentenza importante, gli Uffici difficilmente annullano in toto un proprio accertamento, certamente cercano di ridurre la pretesa imposta al contribuente ma sono molto riluttanti all’annullamento integrale dell’atto, soprattutto perchè dovrebbero ammettere un loro errore e questo per i funzionari non è conveniente.
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