Il reddito imponibile per il calcolo delle imposte è determinato apportando al risultato economico dell’esercizio scaturente dal Conto economico delle variazioni diminutive ed aumentative determinate secondo quanto disposto dagli articoli del Tuir. Queste rettifiche e variazioni sono espletate nella dichiarazione dei redditi ed il bilancio di esercizio, dopo a riforma del dritto societario e di quella tributaria, non risulta ormai influenzato da considerazioni di ordine fiscale. Il bilancio accoglie il dato del costo di imposte che proviene dalla dichiarazione dei redditi, ma in aggiunta ad esso si deve tenere conto anche delle imposte differite, regolate da disposizioni della disciplina codicistica introdotte con il Decreto 6/2003 e dal documento n.25 dei principi contabili OIC.
L’obiettivo della procedura di computo e di stanziamento delle imposte differite (attive e passive, altrimenti definibili come imposte anticipate ed imposte differite) è fare in modo che nel Conto economico dell’esercizio appaia il costo per imposte di competenza dell’esercizio, a prescindere dal fatto che abbia comportato un effettivo debito verso l’erario. Per capire come si si giunge a tale risultato occorre ricondurre il tutto alla distinzione intercorrente tra differenze temporanee, risultato lordo di esercizio e di reddito imponibile. Il reddito imponibile per il computo delle imposte è determinato apportando al risultato economico dell’esercizio scaturente dal Conto economico delle variazioni determinate secondo quanto disposto dagli articoli del TUIR.
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