NORMATIVA E MODELLO DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO “PRIVATO”
TRA SOCIETA’ COMMERCIALI E PRIVATI … O ALTRI FINANZIATORI DIVERSI DA BANCHE E FINANZIARIE.
OPERAZIONE DI FINANZIAMENTO CONSENTITA DA DELIBERAZIONE CICR/2005.
Si pone con frequenza il dubbio, se una società di capitali (come ad esempio una s.r.l. commerciale) possa ricevere un finanziamento da “un soggetto privato, terzo non socio” (o altre società o enti non finanziatori istituzionali) vista l’attuale difficoltà delle imprese di accesso al credito bancario.
Ci riferiamo alla possibilità di raccolta di risparmio tra il pubblico o acquisizione di finanziamento / mutuo, non consentita in linea generale alle imprese commerciali, ma esclusivamente agli operatori professionali ossia a banche e società finanziarie, come da vigente normativa bancaria (T.U.B).
In linea generale, come detto, tale tipologia di soggetti – le società commerciali, industriali o artigiane – non possono ricevere un prestito o acquisire un finanziamento da un privato (come il familiare di un socio) in quanto non gli è consentito effettuare raccolta di risparmio tra il pubblico.
2) E da altri soggetti diversi (come nel nostro caso), quando tale finanziamento risulti da REGOLARE contratto di PRESTITO stipulato mediante trattative private e mediante contratto di finanziamento in cui sia indicato «la natura» del prestito. Secondo il CICR – in questo caso – il debito contratto non costituisce (da parte della società) “raccolta di risparmio tra il pubblico”.
Le condizioni quindi per l’ammissibilità del finanziamento sono due:
1) la trattativa privata e non pubblica con cui si raggiunge l’accordo;
2) l’esistenza della natura e destinazione del prestito finalizzato a un legittimo investimento che rientra nella sfera di azione economica del mutuatario.
Ciò è indicato all’art. 2 comma 2 della delibera suddetta che recita:
«Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata: in connessione all’emissione di moneta elettronica; presso soci, dipendenti o società del gruppo secondo le disposizioni della presente delibera; sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti, mediante contratti dai quali risulti la natura di finanziamento».
Attenzione, all’operazione di finanziamento privato occorre conferire data certa. A tale scopo consigliamo, una volta effettuata la sottoscrizione, di contro-inviare (tra le parti) lo stessa scrittura a mezzo piego raccomandato A.R..
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Contenuti aggiornati al 4 febbraio 2016