La Corte di Cassazione con la sentenza n. 2735 del corrente anno ha confermato che il prestito del socio erogato alla società in cui egli è partecipante si presume legalmente a titolo oneroso.
Tale presunzione, come detto legale, pone a carico del contribuente l’onere della prova contraria. In particolare tale supposto può essere controvertito solo dimostrando l’infruttuosità del finanziamento stesso. La prova da fornire, oltretutto, dice la sentenza, per essere valida deve essere opposta nei modi previsti dalla legge.
Un caso in cui essa si considera validamente costituita si ha quando venga dimostrato che il prestito infruttifero risulti dal bilancio allegato alla dichiarazione dei redditi.
Tale presunzione, come detto legale, pone a carico del contribuente l’onere della prova contraria. In particolare tale supposto può essere controvertito solo dimostrando l’infruttuosità del finanziamento stesso. La prova da fornire, oltretutto, dice la sentenza, per essere valida deve essere opposta nei modi previsti dalla legge.
Un caso in cui essa si considera validamente costituita si ha quando venga dimostrato che il prestito infruttifero risulti dal bilancio allegato alla dichiarazione dei redditi.
Ed ancora, a nulla serve, in sede dibattimentale, che il socio dichiari che le somme erogate costituiscano versamenti in conto capitale quando non vengano eseguti secondo le procedure previste per apporti patrimoniali.
Fonte: Bdc news.