Con la sentenza n. 17959 del 24 luglio 2013 la Corte di Cassazione ha stabilito che spetta all’Ufficio provare che il contribuente ha utilizzato ” fatture inesistenti”.
“Gli elementi che l’Ufficio propone come prove certe e dirette ─ circa l’effettuazione di una operazione inesistente, ed ai fini del recupero dell’IVA detratta dal contribuente ─ dovranno dimostrare, con oggettività, la contabilizzazione di “fatture inesistenti”.
E’ il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza in epigrafe.
Nella fattispecie oggetto di causa, l’Agenzia delle Entrate, aveva recuperato il credito IVA ─ contabilizzato da una società ─ in quanto derivante dalla registrazione di due operazioni passive ritenute relative a “fatture inesistenti”.
Mentre i giudici di primo grado accoglievano il ricorso del contribuente, la CTR riformava completamente la sentenza di prime cure, dando piena legittimità all’accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate, per IVA detratta indebitamente e relativa a fatture inesistenti.
I giudici della Cassazione a cui aveva ricorso il contribuente, ha preliminarmente precisato che il diritto alla detraibilità dell’IVA ─ sulle fatture ricevute ─ non sorge per la mera corresponsione dell’imposta da parte del soggetto passivo, necessitando che a monte vi sia anche un’operazione inesistente.
Successivamente la Corte ha affermato, che è competenza del giudice provare l’operazione inesistente, e quindi dimostrare che trattasi di “fatture inesistenti”.
Quando gli elementi proposti dall’Ufficio sono solo presunzioni semplici, dovrà essere compito del collegio giudicante attribuire rilevanza ai fatti esposti per la formazione del proprio giudizio.
Quindi la Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, con la sentenza n. 17959 del 24 luglio 2013, ha accolto il ricorso della società contribuente.
La Cassazione al fine di fornire una linea di indirizzo sul tema dell’onere della prova, in ipotesi di operazioni per fatture inesistenti, ha chiarito che non compete al contribuente l’onere di provare che l’operazione sia effettivamente avvenuta, dovendo solo sottostare alla corretta tenuta delle scritture e dei documenti contabili, con dati che siano congruenti con la dichiarazione dei redditi presentata.
Sarà a carico dell’Ufficio, invece, l’onere di fornire elementi oggettivi che dimostrino in modo certo e diretto che l’operazione commerciale, oggetto della fattura, in realtà non è mai stata posta in essere, ossia si tratti di una operazione inesistente.
Solo nei casi in cui gli elementi probatori dell’Ufficio abbiano i requisiti di gravità, precisione e concordanza, il Giudice dovrà chiedere al contribuente la prova contraria.
Quando l’Agenzia delle Entrate fornisce elementi di prova certi, circa la fattispecie di accertamento per “fatture inesistenti” ─ utilizzate dal contribuente ai fini della detrazione dell’IVA ─ l’onere della prova, per inversione, è posta a carico del contribuente.
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