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Falsa fatturazione: non sanabile con una nota di variazione, tranne il caso di buona fede.

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#pinomerola
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 24231 del 18-11-2011 ha stabilito che se il contribuente emette fatture false, ossia per operazioni inesistenti, non può emettere nota di variazione IVA ai fini della regolarizzazione dell’indebita fatturazione.

 La fattura emessa a fronte di operazioni inesistenti non può essere regolarizzata con una nota di variazione IVA.

La sentenza in epigrafe, fa una unica eccezione a tale possibilità:
  • La regolarizzazione può essere concessa se colui che ha prodotto la fatturazione falsa, dimostri la buona fede e/o l’eliminazione del rischio di perdita di gettito da parte dell’Erario (nel caso in cui, ad esempio, la nota di variazione venga fatta prima dell’accertamento dell’Uffico e/o della detrazione dell’imposta dell’impresa che riceve il documento falso).
 Nel caso contrario è pura frode fiscale e non può parlarsi di semplice elusione fiscale inpugnabile con le norme sull’abuso del diritto.

Fonte: Fisco Oggi

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