La Corte di Cassazione con la sentenza n. 24231 del 18-11-2011 ha stabilito che se il contribuente emette fatture false, ossia per operazioni inesistenti, non può emettere nota di variazione IVA ai fini della regolarizzazione dell’indebita fatturazione.
La fattura emessa a fronte di operazioni inesistenti non può essere regolarizzata con una nota di variazione IVA.
La sentenza in epigrafe, fa una unica eccezione a tale possibilità:
- La regolarizzazione può essere concessa se colui che ha prodotto la fatturazione falsa, dimostri la buona fede e/o l’eliminazione del rischio di perdita di gettito da parte dell’Erario (nel caso in cui, ad esempio, la nota di variazione venga fatta prima dell’accertamento dell’Uffico e/o della detrazione dell’imposta dell’impresa che riceve il documento falso).
Nel caso contrario è pura frode fiscale e non può parlarsi di semplice elusione fiscale inpugnabile con le norme sull’abuso del diritto.
Fonte: Fisco Oggi