La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E del 15 febbraio 2011 ai fini dell’attuazione dell’art. 48 della L. 122/2010 (che ha convertito il D.l. 78/2010 manovra correttiva) spiega quali sono state le novità introdotte dalle nuove norme in riguardo alla pre-vigente legge fallimentare.
L’art. 111 della legge fallimentare, in conseguenza di dichiarazione di fallimento, prevede l’ordine con cui debbono essere pagati i creditori:
1) Crediti pre-deducibili;
2) Crediti inseriti con prelazione su beni venduti;
3) Crediti chirografari.
I titolare di crediti pre-deducibili sono soddisfatti anteriormente rispetto alla formazione dell’attivo fallimentare, con il conseguente beneficio di non restare soggiogati da un eventuale accordo fallimentare che ripagasse solo parte dei propri crediti.
Tipico esempio di credito pre-deducibile riguarda il finanziamento dell’impresa ai fini dell’attuazione di un concordato preventivo o l’attuazione di un percorso alternativo di soddisfo dei creditori.
Per quanto riguarda gli accordi di ristrutturazione finanziaria stipulati con banche o intermediari (di cui all’art. 106 e 107 del T.U.B.) l’articolo 48, della manovra correttiva, ha aggiunto alla LEGGE FALLIMENTARE l’art. 182-quater, che inserisce tali accordi nella categoria dei crediti pre-deducibili.
Precisamente prevedendo la possibilità per tali soggetti di presentare ricorso per concordato preventivo o dare esecuzione al concordato preventivo o agli accordi di finanziamenti ponte.
In pratica, attualmente, i crediti pre-deducibili sono anche quei finanziamenti che consentono non solo l’accordo con i creditori ma anche quelli che consentono di rispettare tali accordi.