Ex minimi: dal 2012 passaggio al regime ordinario con rettifica IVA, a credito.

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Per il Ministero dell’Economia il 96% dei contribuenti minimi, ex art. 1 commi 96 e segg. della Legge n. 244/2007, dovranno rientrare nel regime IVA ordinario a partire dall’anno 2012, non avendo i requisiti per il passaggio al nuovo regime cosidetto delle “nuove attività” previsto dal D.L. 98/2011 (manovra di luglio 2011).
Tali contribuenti rientrati nel REGIME IVA NORMALE saranno ovviamente obbligati alla normale tenuta dei registri IVA, alle liquidazioni IVA periodiche, agli studi di settore e così via dicendo.

Ma l’uscita dal regime forfettario comporterà anche la necessità, a favore di tali contribuenti, di operare una rettifica IVA sugli acquisti avvenuti durante la permanenza nel regime forfettario, che gli darà diritto ad un credito IVA da spendere nell’anno 2012.

Tale rettifica spetta in quanto per i beni o servizi acquistati durante il periodo in cui si trovava nel regime dei minimi, il contribunte non ha avuto diritto alla detrazione IVA, avendo posto in essere solo operazioni  esenti ai sensi dell’art. 101 della L.244/2007.

Infatti l’art. 1 comma 101 della Legge n. 244 (finanziaria 2008) che ha istituito tale regime di favore, prevede che la rettifica della detrazione debba essere effettuata anche in caso di passaggio, per obbligo o per opzione, al regime ordinario.
Tale rettifica a favore, troverà posto nella dichiarazione annuale IVA relativa all’anno nel quale si rientra nel regime ordinario, tenendo conto del versamento a saldo dell’imposta relativa allo stesso anno. 

La rettifica riguarda due tipologie diverse di beni o servizi:

  •  beni  o servizi destinati alla rivendita ma non ancora ceduti o utilizzati al 31-12-2011;
  • beni ammortizzabili per i quali non sia ancora decorso il periodo di ammortamento stabilito dall’art. 19bis del DPR 633/72.
Per quanto riguarda i beni ammortizzabili, la rettifica dovrà essere eseguita in funzione del diverso utilizzo, nell’anno di entrata in funzione, della stessa attrezzatura, e nei quattro successivi (se l’ammortamento è quinquennale o, in caso diverso, in base agli anni di ammortamento del bene).

L’imposta a credito si calcolerà in riferimento a tanti quinti (nel caso di ammortamento quinquennale)  per quanti sono gli anni mancanti al compimento del periodo di ammortamento.

Esempio: un contribuente minimo nel 2010 ha acquistato un “autoveicolo da lavoro” pagandolo 12.000 euro comprensivo di IVA. Chiaramente l’IVA di 2.000 euro l’ha solo dedotta dai ricavi ma non detratta.

In tal caso visto che il periodo di ammortamento riguarderbbe gli anni 2010-2011-2012-2013-2014, gli spetteranno, quale credito IVA,  i 3/5 dell’imposta pagata ( per il 2012-2013-2014), ossia 1.200 euro.

In tale rettifica rientrano anche le fatture pagate per l’acquisto di beni strumentali in leasing.

Si precisa che la circolare  n. 73/E diramata nel 2007, non considera beni strumentali quelli aventi valore unitario non superiore ad euro 516,46 o con aliquota di ammortamento annuo superiore al 25%.

Per questi non si ha diritto a rettifica dell’IVA a credito, a meno che, (circolare n.7/E del 2008) gli stessi non siano ancora entrati in funzione al momento del cambio di regime, nel nostro caso al 31-12-2011;  in quanto non sono stati dedotti come costi nel vecchio regime.

Dopo aver eseguito la rettifica, occorrerà redigere e conservare apposito prospetto esplicativo delle elaborazioni effettuate. L’IVA che ne scaturisce, a credito del contribuente, andrà indicata nella dichiarazione IVA dell’anno di rientro nel regime ordinario.

In ogni caso, visto che all’atto dell’acquisto del bene avvenuto nell’esempio nel 2010 il contribuente ha dedotto dai ricavi sia l’imponibile che l’IVA, ossia gli interi 12.000 euro compresivi di IVA, è fiscalmente giusto che l’importo della rettifica costituisca una sopravvenienza attiva (ossia un ricavo impropriamente detto) dell’anno 2012, imponibile ai fini delle imposte dirette.


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