PROVVEDIMENTO N. 68495 DEL 6 APRILE 2017
Coloro non obbligati all’invio dello spesometro sono innanzitutto le Pubbliche Amministrazioni e le Amministrazioni Autonome.
Confermato anche il tetto di esonero per i commercianti al dettaglio e agenzia di tour operator.
Le Amministrazioni dello Stato compreso quelle autonome non dovranno inviare lo spesometro, ossia l’elenco delle operazioni rilevanti ai fini Iva effettuate nell’anno 2016. È quanto prevede il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate pubblicato il 6 aprile 2017. Il documento ufficiale dell’Ufficio Imposte esclude quindi dall’obbligo della comunicazione anche le operazioni dei commercianti al dettaglio, quando gli importi della singola operazione non superi 3000 euro al netto dell’IVA , e LE OPERAZIONI EFFETTUATE DAI tour operator, per importi QUESTA VOLTA COMPRESI DI IVA inferiori a 3.600 euro. (l’INTERO DOCUMENTO DELL’AGENZIA POTRETE SCARICARLO DAL LINK IN BLU SOPRA)
Esonerati dall'invio dello spesometro. Provv. 68495 6 aprile 2017
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